Comunicato stampa: ASSOSNAI CED/CTD, ADM contribuisca a fare chiarezza davanti all’autorità giudiziaria

Comunicato stampa: ASSOSNAI CED/CTD, ADM contribuisca a fare chiarezza davanti all’autorità giudiziaria

ASSOSNAI: CED/CTD: ADM contribuisca a fare chiarezza davanti all'autorità giudiziaria

Assosnai, da sempre in prima linea nel contrasto ai fenomeni abusivi di raccolta delle scommesse, che negli ultimi anni hanno eroso gravemente il mercato del betting, rinnova l'invito all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affinché si attivi presso la magistratura penale per chiarire la portata delle recenti novità normative ed in primis i preminenti interessi pubblici sottesi alla normativa che disciplina il comparto.

Le conseguenze giuridiche della nuova gara e, quindi, dell'ulteriore apertura del mercato a tutti gli operatori realmente interessati ad operarvi, devono essere portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria che quotidianamente si trova a decidere le sorti dei centri non autorizzati.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale soggetto portatore degli interessi pubblici lesi dall'attività di raccolta abusiva di scommesse, può e deve difendere l'applicazione della normativa nazionale. 

Assosnai continuerà nella difesa degli interessi dei propri associati in tutte le sedi ed accoglie con soddisfazione quanto comunicato dal proprio difensore di fiducia Avvocato Chiara Sambaldi, in merito a quanto deciso, con ordinanza del 30 aprile scorso, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo che, respingendo la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, ha disposto lo svolgimento di ulteriori indagini in merito a numerosi centri operanti nella città di Palermo in collegamento con l'operatore Goldbet Sportwetten GMBH.

Il pubblico ministero, richiamando numersi provvedimenti di giudici nazionali che hanno disapplicato la normativa italiana, aveva ritenuto che l'attività svolta dai centri segnalati non potesse considerarsi idonea ad integrare la fattispecie di illecita intermediazione prevista dall'art. 4 co. 4 bis L. 401/89.

A fondamento della decisione di archiviare il procedimento veniva posta la sentenza sul caso Costa-Cifone della Corte di Giustizia Ue e l'ordinanza sul caso Pulignani  pronunciata in pari data 16/02/12.

Il Gip, evidenziando come la Corte di Cassazione ha escluso una disapplicazione indiscriminata della norma penale per non conformità con i principi europei, ha rilevato come, nella specie, non risulta che la Goldbet Sportwetten GMBH sia stata arbitrariamente esclusa in Italia dalla gara per l'assegnazione delle concessioni ovverso sia stata posta in una situazione di svantaggio tale da far concludere che sia stato alla stessa impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri concorrenti.

Non essendovi margine per la disapplicazione della norma penale, il Gip ha, quindi, reputato necessario proseguire le indagini nell'ambito delle quali, si osserva, non potrà non acquisire rilievo normativo l'ulteriore apertura del mercato attuata con la nuova gara.

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