COMUNICATO STAMPA – AGISCO: CGE BANDO MONTI, SENTENZA CHIARA E POSITIVA, NUOVAMENTE CONFERMATA VALIDITA’ DEL REGIME CONCESSORIO. ADESSO CHI NON ADERISCE ALLA “SANATORIA” DEVE ESSERE CHIUSO.

COMUNICATO STAMPA – AGISCO: CGE BANDO MONTI, SENTENZA CHIARA E POSITIVA, NUOVAMENTE CONFERMATA VALIDITA’ DEL REGIME CONCESSORIO. ADESSO CHI NON ADERISCE ALLA “SANATORIA” DEVE ESSERE CHIUSO.

Comunicato Stampa AGISCO

Roma, 22 gennaio 2015

AGISCO: CGE BANDO MONTI, SENTENZA CHIARA E POSITIVA, NUOVAMENTE CONFERMATA VALIDITA’ DEL REGIME CONCESSORIO. ADESSO CHI NON ADERISCE ALLA “SANATORIA” DEVE ESSERE CHIUSO.

Da una prima lettura della Sentenza è evidente che il sistema concessorio ne esce ulteriormente rafforzato e che la Corte ha riconosciuto che la normativa italiana che disciplina le concessioni si è adeguata ai dettami europei rispettando, con la Gara “Monti”, i principi di parità di trattamento, effettività e non discriminazione.

Questa sentenza deve essere valorizzata da ADM e recepita dai giudici nazionali al fine di evitare la disapplicazione della normativa penale ed amministrativa finalizzata alla interruzione dell'attività dei centri privi di titoli. Lo Stato è chiamato a mettere in campo tutte le sue forze per svolgere l'attività repressiva per garantire l'efficacia ed effettività delle sanzioni e per garantire la certezza del diritto.  

La Legge Delega è la grande occasione da sfruttare per chiudere definitivamente ogni possibilità di agire al di fuori delle regole nazionali.


Di seguito il comunicato stampa odierno di Stanleybet di risposta:

SCOMMESSE: STANLEYBET, CLAMOROSO VOLTAFACCIA CONFLITTUALE DI AGISCO

Annunciato l’avvio di azioni legali multiple contro il Sindacato che raggruppa i concessionari storici.

Liverpool, 23/01/2015 – Secondo Agisco, il sistema concessorio risulterebbe rafforzato dalla sentenza pronunziata ieri dalla Corte di Giustizia.

Ricordiamo che Agisco è il sindacato che raccoglie prevalentemente i concessionari storici della gara del 2000, cioè i primi clamorosi beneficiari di una serie di normative considerate discriminatorie e in contrasto con i principi comunitari dalle 3 precedenti sentenze della Corte di Giustizia (sentenze Gambelli, Placanica e Costa-Cifone).

Agisco si augura che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e lo Stato mettano in campo tutte le loro forze ‘per svolgere attivita’ repressive” contro i CTD e, dato che la sentenza della Corte Europea sorge da un appello della Stanley contro la gara del 2012 in sede di Consiglio di Stato, è chiaro che i CTD a cui Agisco si riferisce sono proprio i CTD Stanley.

La Stanley annuncia che chiamerà in giudizio il Sindacato Agisco per i profili diffamatori di tali dichiarazioni, suscettibili di suggestionare e ingenerare nei lettori una visione distorta della realtà, con conseguenti danni e pregiudizi per la Stanley, i suoi CTD e, paradossalmente, per l’intero sistema concessorio.

Detto questo, entriamo nel merito.

Agisco non si rende conto che la sentenza non dice affatto che Stanley avrebbe dovuto partecipare alla gara, ma solo ed esclusivamente che la gara poteva avere una durata limitata.

Agisco non si accorge che la Corte risponde solo al secondo quesito posto dal Consiglio di Stato che, per come formulato, non può che avere una banale conseguenza: lo Stato, se vuole, può anche fare una gara di soli 3 mesi!

Il primo quesito posto dal Consiglio di Stato era ben diverso: chiedeva alla Corte di Giustizia se una gara di breve durata era in grado di rimediare alla condizione di un operatore che, come ammette la stessa Corte di Giustizia, era stato discriminato da 15 anni di normative discriminatorie. La Corte in realtà non affronta il problema e non risponde affatto a tale quesito.

Infatti, tralascia la problematica principale posta dallo stesso giudice amministrativo italiano al primo quesito: la gara con ridotta durata è uno strumento per rimediare alle pregresse normative e ai CTD che durante questi 15 anni hanno subito circa 2000 procedimenti penali a loro carico.

Agisco non si sofferma su tale preminente problematica e non si accorge o … non si vuole accorgere che i CTD Stanley non possono essere considerati operatori in grado di competere in condizioni di parità con gli altri.

E ancora. La sentenza si pone al di fuori della realtà normativa e fattuale italiana quando parla del futuro dell’Italia.

La pronunzia arriva ad affermare che una gara di breve durata finalizzata ad allineare tutte le concessioni potrebbe essere funzionale all’intenzione dello Stato di ridurre in futuro il numero di concessioni e le occasioni di gioco o di rendere più incisivi i controlli di ordine pubblico.

La Corte sembra ignorare, con specifico riferimento all’ordine pubblico e al contenimento del gioco, che la nuova legge di stabilità prevede l’entrata di 7000 nuovi operatori, per di più senza alcun preventivo controllo di ordine pubblico.

E’ qui irrilevante il fatto che, per un pasticcio incredibile, la nuova legge non consente in realtà di raggiungere il suo obiettivo, dato che la licenza di polizia, per legge, non può essere rilasciata ai titolari dei CTD e, quindi, ogni soggetto che si propone di aderire alla legge di stabilità , si vedrà poi non accolto o revocato il presunto beneficio di “condono fiscale” in un momento successivo.

Ma anche su tale profilo, Agisco dimostra di non conoscere o di non aver approfondito la materia.

A questo punto, le contraddizioni che rilevano sono gravi: 1) la Corte di Giustizia giustifica una durata breve della gara del 2012 con l’esigenza di una potenziale politica di contenimento del gioco e di riduzione dei titoli abilitativi oppure con l’esigenza di esercitare controlli più approfonditi. Di contro il governo Italiano opera in maniera opposta: a) attua una forte e incisiva politica espansiva con 7000 nuovi entranti e b) si disinteressa completamente delle esigenze di ordine pubblico che nascono dal consentire a 7000 nuovi operatori di iniziare l’attività senza alcun preventivo controllo. La legge, infatti, prevede solo in un secondo momento l’intervento della Questura per valutare la concessione o meno della licenza di polizia.

Ora, è mai possibile che professionisti con comprovata esperienza del settore come gli illustri componenti di Agisco si permettano di consigliare allo Stato e alle autorità di mandare allo sbaraglio i propri funzionari pubblici contro un operatore come Stanley, che ha mostrato e dimostrato una eccezionale capacità di interpretare gli eventi del settore e che in passato ha sempre smascherato il reale obiettivo del legislatore?

E’ veramente possibile che Agisco possa pensare che, a seguito della chiusura di un proprio CTD, la Stanley non sia in grado di determinarne la quasi immediata riapertura semplicemente mostrando all’Autorità Giudiziaria il reale contesto in cui questa sentenza è maturata, la sua irragionevolezza, contraddittorietà, lacunosità e tanto tanto altro?

E’ possibile che Agisco non si renda conto di questo?

Pare di sì.

John Whittaker CEO di Stanley ha dichiarato, “Dopo 15 anni di inesorabili battaglie giudiziarie affrontate con serena rassegnazione, la nostra pazienza è stata logorata ed è finita da tempo. Rispettiamo le autorità italiane, le decisioni e le iniziative delle istituzioni, le leggi e le sentenze le impugniamo nelle sedi giudiziarie, ma sia chiaro che avvieremo reazioni giudiziarie contro tutti coloro che tentano e/o in qualsiasi modo promuovono la chiusura di CTD Stanley e la nostra reazione legale sarà determinata, risoluta e completa”.

Purtroppo, la presa di posizione di Agisco, che sottintende l’apertura di nuovi conflitti con la Stanley, mortifica e getta nel ridicolo l’iniziativa “Obiettivo 2016”, che, nelle intenzioni dei promotori, avrebbe dovuto incoraggiare e sviluppare l’accordo tra le forze in campo per arrivare a un canale legale unico delle scommesse.

Ma, mentre con la mano sinistra l’associazione tendeva la mano ai CTD per coinvolgerli in incontri e discussioni su questo tema, la comunicazione strategica di Agisco continua a insistere che i CTD vanno chiusi.

Stanley, quindi, ha smascherato la reale natura di Agisco.

La Stanley continua il percorso del dialogo, della prudenza e si augura che le Autorità Italiane ed AAMS in particolare, una volta contenute e risolte le attuali difficoltà e incongruenze della legge di stabilità, assumano un atteggiamento costruttivo per iniziare colloqui con la Stanley medesima e con le associazioni dei concessionari, inclusi quelli raccolti sotto l’egida di Confindustria, per arrivare ad una soluzione condivisa che sfoci in un unico canale legale per il settore, con specifico riferimento alle scommesse.

Il Gruppo Stanleybet in Europa

Stanleybet nasce originariamente come ramo internazionale di Stanley Leisure plc, Compagnia di scommesse sportive costituita a Belfast, nell'Irlanda del Nord, nel 1958.

Nel 1963 Stanley Leisure plc si afferma come bookmaker autorizzato ai sensi del Betting, Gaming and Lotteries Act e, dopo aver acquisito una posizione di rilievo in Inghilterra con i suoi casinò e betting shop, intraprende uno straordinario percorso di crescita nel mercato europeo delle scommesse sportive.

Grazie a un innovativo modello di business la cui compatibilità con la Legge Europea è stata dimostrata in tre sentenze della Corte di Giustizia Europea, Gambelli (2003), Placanica (2007) e Costa-Cifone (2012), il gruppo Stanleybet è attualmente presente in Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Germania, Italia, Lituania, Regno Unito e Romania con oltre 2000 sportelli e 3000 dipendenti.

Il Gruppo Stanleybet vanta una tradizione ben consolidata di Compagnia privata di scommesse sportive corretta e responsabile, e continua a sostenere il suo diritto a offrire servizi all'avanguardia di scommesse sportive nell'Unione Europea in modo responsabile, trasparente e in linea con le disposizioni comunitarie.

Stanleyebet è impegnata in prima fila nella protezione dei suoi clienti, applicando gli standard più alti di disciplina interna in piena conformità con il proprio principio di trasparenza in tutte le operazioni aziendali e garantendo loro il diritto di scegliere i prodotti più innovativi d'intrattenimento nel mercato delle scommesse sportive.

Stanleybet, dall’inizio dell’estate del 2011, è anche impegnata, in prima linea, in attività culturali e nell’organizzazione di convegni internazionali per sensibilizzare i sistemi giuridici nazionali, e quello italiano in particolare, in tema di norme vincolanti sulla responsabilità diretta del funzionario pubblico che commette, nell’esercizio delle sue funzioni, violazioni del diritto comunitario in Paesi membri dell’Unione.

RASSEGNA STAMPA – CORTE GIUSTIZIA EUROPEA, LEGITTIMO BANDO MONTI

RASSEGNA STAMPA – CORTE GIUSTIZIA EUROPEA, LEGITTIMO BANDO MONTI

Sentenza: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161612&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=166604

22/01/2015 | 08:20 – Scommesse, tra pochi minuti la sentenza della Corte Ue sul bando per 2000 agenzie: per lo Stato una gara da 70 milioni

ROMA – Una gara da oltre 70 milioni di euro, rispetto ai 22 previsti dal Governo: è quanto ha portato nelle casse dello Stato il bando per 2000 punti scommesse, su cui tra pochi minuti la Corte di Giustizia Europea esprimerà il proprio giudizio. I punti di gioco del bando sono stati assegnati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a maggio del 2013, ma da subito erano partiti i ricorsi per bloccarlo: proprio da uno di questi – presentato da Stanleybet in Consiglio di Stato – è arrivato il rinvio in Corte di Giustizia. Rinvii simili sono poi arrivati da altri tribunali – da quelli amministrativi, fino alla Cassazione – relativi anche ai ricorsi di altri operatori. Il rinvio non ha bloccato il bando, ma la Corte Ue dovrà valutare se il termine per le concessioni fissato al giugno del 2016 sia rispettoso della sentenza della Corte di Giustizia Costa-Cifone del febbraio 2012 e se sia legittima una durata delle licenze inferiore a quella stabilita dal ministero dell’Economia nelle gare svolte in precedenza. Si tratta della sesta volta che il sistema delle scommesse italiano finisce sotto esame in Corte di Giustizia: oggi è prevista quindi l’ennesima tappa della lunga battaglia legale fra lo Stato italiano e gli operatori che operano in Italia senza la concessione del Ministero delle Finanze. Secondo un recente censimento, in Italia sono circa 7 mila i punti collegati con operatori esteri non autorizzati.

Con il ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato, la Stanley International  Betting  Limited  e  Stanley  Malta Limited  avevano chiesto l’annullamento del bando di  gara del 2012 per l’affidamento in concessione di 2.000 diritti per l’esercizio congiunto dei giochi pubblici, attraverso l’attivazione della rete fisica di negozi di  gioco, da cui erano state escluse. Stanley lamenta il contrasto della norma – e del conseguente bando di gara – con le sentenze della Corte Comunitaria “Placanica” e “Costa-Cifone” a causa di discriminazioni nei confronti dei nuovi entranti, rispetto alla durata delle nuove concessioni, (di soli 40 mesi, laddove le precedenti concessioni avevano avuto durata di 12 e 9 anni). Secondo l’operatore estero, Aams avrebbe dovuto revocare le precedenti concessioni ed indire una nuova gara basata sui principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. Nel quesito inviato a Lussemburgo prima della propria decisione, il Consiglio di Stato aveva chiesto se il diritto UE consenta che “vengano poste  in  gara concessioni  di  durata  inferiore  a quelle in passato  rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti” e se “l’esigenza di riordinare il sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata delle concessioni in passato attribuite”. NT/Agipro

22/01/2015 | 09:37 – Scommesse: conforme al diritto Ue la gara per concessioni di durata inferiore alle precedenti

ROMA – Il diritto dell’Unione è in contrasto all’organizzazione, in Italia, di una nuova procedura di gara volta all’attribuzione, in materia di giochi d’azzardo, di concessioni di durata inferiore alle precedenti. E’ questa la sentenza della Corte Ue sul bando per 2000 agenzie. "In Italia, l’organizzazione di giochi d’azzardo, compresa la raccolta di scommesse, è subordinata all’ottenimento di una concessione amministrativa e di un’autorizzazione di polizia – si legge nella nota ufficiale della Corte di Giustizia – Nel 1999, le società di capitali quotate in borsa sono state escluse dalle gare all’epoca indette per l’attribuzione di concessioni. La Corte di giustizia ha dichiarato l’esclusione di tali società incompatibile con il diritto dell’Unione". Per garantirne la conformità al diritto dell’Unione, l’Italia ha proceduto alla riforma del settore del gioco nel 2006   e, successivamente, nel 2012  in seguito a una nuova sentenza della Corte. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ha quindi bandito, nel 2012, una gara per l’attribuzione di 2 000 nuove concessioni. La società britannica Stanley International Betting e la sua controllata maltese Stanleybet Malta (le «società Stanley») operano in Italia da circa quindici anni mediante «Centri di trasmissione di dati» («CTD») ubicati presso locali aperti al pubblico. I CTD mettono a disposizione dei giocatori il collegamento telematico e trasmettono le singole giocate alle società Stanley. Detti centri non dispongono né di titoli concessori né di autorizzazioni di polizia. Tale sistema è stato oggetto di diverse decisioni della Corte di giustizia. Ritenendo di essere state escluse dalle precedenti gare del 1999 e del 2006, le società hanno chiesto l’annullamento della gara del 2012 e l’organizzazione di una nuova. Hanno criticato la durata delle nuove concessioni (40 mesi), sensibilmente inferiore a quella delle precedenti (fra nove e dodici anni), nonché il carattere esclusivo dell’attività di commercializzazione dei prodotti di gioco e il divieto di cessione delle concessioni. Tali condizioni restrittive metterebbero in dubbio l’utilità della loro partecipazione alla gara, tenuto conto delle penalità legate alle cause di revoca, di sospensione e di decadenza della concessione (incameramento della garanzia e cessione, a titolo non oneroso, dell’uso di beni materiali e immateriali). Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione ammetta una normativa nazionale che, in ragione di un riordino del sistema volto all’allineamento delle scadenze delle varie concessioni, preveda l’indizione di una gara per il rilascio di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato. Nell’odierna sentenza, la Corte afferma innanzitutto che tanto la revoca e la ridistribuzione delle precedenti concessioni, quanto la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni potrebbero essere soluzioni appropriate per rimediare all’esclusione illegittima di alcuni operatori. Nella materia non armonizzata dei giochi d’azzardo, le autorità nazionali possono, in virtù del loro margine di discrezionalità, scegliere l’una o l’altra delle suddette soluzioni. La Corte sottolinea che i concessionari esistenti godono di un indebito vantaggio concorrenziale in quanto hanno potuto iniziare la propria attività alcuni anni prima degli operatori illegittimamente esclusi; tuttavia, i concessionari esistenti non ricevono vantaggi concorrenziali «ulteriori», in quanto le disposizioni controverse si applicano anche nei loro confronti. Inoltre, le società Stanley non possono essere propriamente qualificate come «nuovi entranti sul mercato», in quanto, pur senza possedere titoli concessori e autorizzazioni di polizia, operano in Italia da circa quindici anni. Peraltro, sebbene le nuove concessioni abbiano durata inferiore, esse sono anche meno onerose e meno impegnative economicamente. La Corte ne trae la conclusione che la normativa italiana rispetta i principi di parità di trattamento e di effettività. La Corte ricorda che le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale (la tutela dei consumatori od anche la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco), nonché dall’obiettivo della lotta contro la criminalità. I giochi d’azzardo rientrano peraltro fra i settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, il singolo Stato membro può, alla luce della propria scala di valori, identificare gli obiettivi perseguiti e valutare le esigenze che la tutela di siffatti interessi comporta. La Corte dichiara pertanto che, in tale peculiare contesto, il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle loro scadenze può contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. Nell’ipotesi in cui, in futuro, le autorità nazionali intendessero ridurre il numero delle concessioni rilasciate oppure esercitare un controllo più rigoroso sulle attività nel settore dei giochi d’azzardo, misure di questo tipo sarebbero agevolate laddove tutte le concessioni fossero rilasciate per la stessa durata e la loro scadenza avvenisse nello stesso momento. Di conseguenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione non osta a che l’Italia indica, ai fini di un allineamento temporale delle scadenze delle varie concessioni, una nuova gara volta all’attribuzione di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato.  RED/Agipro  

++Flash NEWS. Scommesse: CGE, legittimo il Bando Monti su 2000 licenze ++

"Il diritto dell’Unione non osta all’organizzazione, in Italia, di una nuova procedura di gara volta all’attribuzione, in materia di giochi d’azzardo, di concessioni per una durata inferiore alle precedenti". La CGE  – segnala Agimeg – si è appena pronunciata sul bando Monti delle 2000 agenzie di scommesse. rg/AGIMEG

22/01/2015 | 09:37 – Scommesse: conforme al diritto Ue la gara per concessioni di durata inferiore alle precedenti/rpt

ROMA – Il diritto dell’Unione non è in contrasto all’organizzazione, in Italia, di una nuova procedura di gara volta all’attribuzione, in materia di giochi d’azzardo, di concessioni di durata inferiore alle precedenti. E’ questa la sentenza della Corte Ue sul bando per 2000 agenzie. "In Italia, l’organizzazione di giochi d’azzardo, compresa la raccolta di scommesse, è subordinata all’ottenimento di una concessione amministrativa e di un’autorizzazione di polizia – si legge nella nota ufficiale della Corte di Giustizia – Nel 1999, le società di capitali quotate in borsa sono state escluse dalle gare all’epoca indette per l’attribuzione di concessioni. La Corte di giustizia ha dichiarato l’esclusione di tali società incompatibile con il diritto dell’Unione". Per garantirne la conformità al diritto dell’Unione, l’Italia ha proceduto alla riforma del settore del gioco nel 2006   e, successivamente, nel 2012  in seguito a una nuova sentenza della Corte. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ha quindi bandito, nel 2012, una gara per l’attribuzione di 2 000 nuove concessioni. La società britannica Stanley International Betting e la sua controllata maltese Stanleybet Malta (le «società Stanley») operano in Italia da circa quindici anni mediante «Centri di trasmissione di dati» («CTD») ubicati presso locali aperti al pubblico. I CTD mettono a disposizione dei giocatori il collegamento telematico e trasmettono le singole giocate alle società Stanley. Detti centri non dispongono né di titoli concessori né di autorizzazioni di polizia. Tale sistema è stato oggetto di diverse decisioni della Corte di giustizia. Ritenendo di essere state escluse dalle precedenti gare del 1999 e del 2006, le società hanno chiesto l’annullamento della gara del 2012 e l’organizzazione di una nuova. Hanno criticato la durata delle nuove concessioni (40 mesi), sensibilmente inferiore a quella delle precedenti (fra nove e dodici anni), nonché il carattere esclusivo dell’attività di commercializzazione dei prodotti di gioco e il divieto di cessione delle concessioni. Tali condizioni restrittive metterebbero in dubbio l’utilità della loro partecipazione alla gara, tenuto conto delle penalità legate alle cause di revoca, di sospensione e di decadenza della concessione (incameramento della garanzia e cessione, a titolo non oneroso, dell’uso di beni materiali e immateriali). Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione ammetta una normativa nazionale che, in ragione di un riordino del sistema volto all’allineamento delle scadenze delle varie concessioni, preveda l’indizione di una gara per il rilascio di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato. Nell’odierna sentenza, la Corte afferma innanzitutto che tanto la revoca e la ridistribuzione delle precedenti concessioni, quanto la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni potrebbero essere soluzioni appropriate per rimediare all’esclusione illegittima di alcuni operatori. Nella materia non armonizzata dei giochi d’azzardo, le autorità nazionali possono, in virtù del loro margine di discrezionalità, scegliere l’una o l’altra delle suddette soluzioni. La Corte sottolinea che i concessionari esistenti godono di un indebito vantaggio concorrenziale in quanto hanno potuto iniziare la propria attività alcuni anni prima degli operatori illegittimamente esclusi; tuttavia, i concessionari esistenti non ricevono vantaggi concorrenziali «ulteriori», in quanto le disposizioni controverse si applicano anche nei loro confronti. Inoltre, le società Stanley non possono essere propriamente qualificate come «nuovi entranti sul mercato», in quanto, pur senza possedere titoli concessori e autorizzazioni di polizia, operano in Italia da circa quindici anni. Peraltro, sebbene le nuove concessioni abbiano durata inferiore, esse sono anche meno onerose e meno impegnative economicamente. La Corte ne trae la conclusione che la normativa italiana rispetta i principi di parità di trattamento e di effettività. La Corte ricorda che le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale (la tutela dei consumatori od anche la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco), nonché dall’obiettivo della lotta contro la criminalità. I giochi d’azzardo rientrano peraltro fra i settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, il singolo Stato membro può, alla luce della propria scala di valori, identificare gli obiettivi perseguiti e valutare le esigenze che la tutela di siffatti interessi comporta. La Corte dichiara pertanto che, in tale peculiare contesto, il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle loro scadenze può contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. Nell’ipotesi in cui, in futuro, le autorità nazionali intendessero ridurre il numero delle concessioni rilasciate oppure esercitare un controllo più rigoroso sulle attività nel settore dei giochi d’azzardo, misure di questo tipo sarebbero agevolate laddove tutte le concessioni fossero rilasciate per la stessa durata e la loro scadenza avvenisse nello stesso momento. Di conseguenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione non osta a che l’Italia indica, ai fini di un allineamento temporale delle scadenze delle varie concessioni, una nuova gara volta all’attribuzione di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato.  RED/Agipro  

Scommesse: al centro della sentenza della CGE il bando Monti del 2013. Assegnò duemila concessioni, e fruttò allo Stato 73 milioni di euro

La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata oggi sul bando Monti, la gara per l'assegnazione di concessioni ippiche sportive e virtuali che si è tenuta nel 2013. La gara metteva in palio 2.000 concessioni, le offerte sono state molto superiori, per  2.820 titoli. Dalla base d'asta di 11mila euro – ricorda l'Agimeg – si è così arrivati a una soglia di aggiudicazione di circa 21mila euro, con alcune offerte che sono arrivate a 102mila euro. Sotto questo profilo il bando è stato un successo, il Governo stimava di incassare 20 milioni di euro, ne ha percepiti 72,7. La CGE è stata chiamata a esaminare la durata delle concessioni, contenuta in 40 mesi per allinearne la scadenza a quella dei titoli emessi in precedenza – questi ultimi avevano durata di 9 o 13 anni – di modo che la rete venga azzerata e rimessa interamente in palio con la gara prevista per il 2016. Secondo i bookmaker esteri che da anni operano in Italia senza concessione – e si battono contro il sistema normativo, sostenendo che contenga norme discriminatorie – il bando Monti non avrebbe sanato la situazione. In pratica, la durata minore delle concessioni avrebbe rappresentato una nuova discriminazione: chi doveva entrare ex novo nel sistema avrebbe dovuto sostenere una serie di investimenti che non avrebbe avuto tempo di recuperare. rg/AGIMEG

Scommesse: a ottobre l'udienza del ricorso Stanley in CGE contro il bando per le 2000 agenzie

La sentenza pronunciata oggi dalla CGE, segue la trattazione orale del ricorso di Stanleybet contro il bando di gara per le 2000 agenzie di scommesse che si è tenuta lo scorso 22 ottobre. Il ricorso, dopo il rinvio del Consiglio di Stato, di altri Tar e della Cassazione, è giunto alla Corte di Giustizia Europea, dopo la richiesta di verifica del termine delle concessioni previsto per giugno del 2016 e della legittimità della durata. “Stanley” – si leggeva nella nota di introduzione della causa, in CGE – “lamenta il contrasto del d.lgs. 16/2012 con le citate sentenze a causa di discriminazioni nei confronti dei nuovi entranti, rispetto alla durata delle nuove concessioni". "Il Consiglio di Stato chiede alla Corte se il TFUE ed i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea ammettano che: vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti; l’esigenza di riordinare il sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata delle concessioni in passato attribuite”. All’udienza – ricorda l'Agimeg – erano presenti gli avvocati di Stanleybet e l’avvocato di Stato, oltre ad Italo Volpe, direttore dell’Ufficio normativa dell’Adm. "Dietro l’allineamento delle licenze si nasconde la protezione dei concessionari storici”. aveva detto in udienza l’avv. Agnello (Stanleybet International). Secondo il legale i concessionari storici avrebbero ottenuto “il diritto ad operare con la gara del Coni del 1999, gara dichiarata contraria al diritto comunitario dalle sentenze Gambelli e Placanica, oltre ad ulteriori vantaggi con il bando Bersani del 2006. (…) Si è così creato uno squilibrio competitivo tra i nuovi concessionari rispetto a quelli già presenti sul mercato, che hanno avuto 13 o 9 anni per realizzare i loro ammortamenti”, aveva detto.  "Non rendere remunerativo l’investimento a causa della limitata durata delle concessioni, appare smentito dalla partecipazione alla gara da parte di numerosi gruppi di operatori anche stranieri", aveva invece replicato Sergio Fiorentino, dell'Avvocatura di Stato. Gli investimenti iniziali non sono proibitivi e comunque possono rientrare “nell’arco di un quadriennio – aveva proseguito. "Non è chiaro comunque quale possa essere il vantaggio dato ai procedenti concessionari. Stanleybet opera sul mercato italiano da tempo e dispone di esercizi affiliati dotati di mezzi telematici, schermi televisivi e per il virtual gaming. Chi dispone di una rete del genere potrebbe utilizzarla nell’attività di concessione, visto che ha già ammortizzato gli asset in questione”, aveva chiarito.

CIRCOLARE – legge di stabilità 2015 apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 – aggiornamento 1

CIRCOLARE – legge di stabilità 2015 apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 – aggiornamento 1

Sì trasmette di seguito circolare con oggetto ” legge di stabilità 2015 – Apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 – aggiornamento 1″

Gentile Associato,
hai sicuramente ricevuto comunicazione dal tuo concessionario di riferimento “AWP / VLT”,
in merito all’applicazione della legge di stabilità articolo 1 comma 649.
Non possiamo certo condividere la forma con la quale alcuni concessionari hanno comunicato a gestori ed esercenti la loro interpretazione della richiamata legge.
In alcune di esse sembra vogliano attribuire l’applicazione del comma 649 quasi esclusivamente alla filiera sottostante come se fossero incaricati della sola raccolta delle somme destinate allo Stato.
Attendiamo il parere dei nostri consulenti per consigliarVi le giuste risposte alle comunicazioni dei concessionari.
Saremo in grado di inoltrarvele entro il giorno 8 del corrente mese.
Consigliamo di attendere la comunicazione di AGISCO prima di sottoscrivere qualsivoglia atto.
Il Presidente
Francesco Ginestra

CIRCOLARE: 2012214 – 2014 .12.24 – COMUNICAZIONE – TRANSAZIONE CON ADM AGGIORNAMENTO

CIRCOLARE: 2012214 – 2014 .12.24 – COMUNICAZIONE – TRANSAZIONE CON ADM AGGIORNAMENTO

Nell'area riservata del sito www.assoagisco.it, è stata pubblicata la circolare 2012214 – 2014 .12.24 – COMUNICAZIONE – TRANSAZIONE CON ADM AGGIORNAMENTO con allegato il modello di adesione.

Il contenuto della circolare si riproduce di seguto.


TRANSAZIONE CON ADM – AGGIORNAMENTO 1

Gentile Associato,

La informiamo che abbiamo provveduto a trasferire a ADM un primo elenco di Operatori che hanno manifestato interesse all’operazione; altri elenchi verranno inviati man mano che giungeranno adesioni.

A tal proposito si rammenta la necessità di inviare la Nota di Adesione (allegata alla precedente Circolare in riferimento e nuovamente allegata alla presente)  entro il 28 dicembre 2014 a mezzo PEC (agisco@pec.assoagisco.it).

Rammentiamo che la Nota di Adesione va inviata da parte di tutti gli Operatori già titolari di concessione ippica Storica e/o 2000 interesati alla Transazione, quindi  anche da parte di coloro che:

  • Hanno aderito all’operazione promossa da A.GI.SCO. per il Lodo Di Majo a gennaio 2014 con lo Studio Legale Lorenzoni e con lo Studio Satta;
  • Hanno partecioato al Lodo Scotti
  • Hanno promosso ed ottenuto Lodi Arbitrali differenti dal Di Majo o dallo Scotti;
  • Non hanno mai fatto nessuna Istanza di risarcimento o Lodo;

Con l’occasione si augurano Buone Feste a tutti gli Associati.

La Segreteria

CIRCOLARE: 2011714 – 2014.12.22 – Comunicazione – Oneri Associativi 2015

CIRCOLARE: 2011714 – 2014.12.22 – Comunicazione – Oneri Associativi 2015

Nell'area riservata del sito www.assoagisco.it, sezione Politiche e Comunicazioni è stata pubblicata la circolare 2011714 – 2014.12.22 – Comunicazione – Oneri Associativi 2015, che si riporta di seguito.


Gentile Associato,

con la presente si comunica che, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto Sociale, il Consiglio Nazionale di A.GI.SCO riunitosi in data 17 dicembre 2014, ha deliberato l’ammontare degli Oneri Associativi per l’anno 2015, definendo di mantenerli invariati rispetto al 2014.

Gli importi deliberati sono i seguenti :

Quota Iscrizione 2015 (solo per i Nuovi Associati) ad Impresa:

  • € 500,00 (una tantum)

Quota 2015 per Concessionari o Gestori di Negozi:

  • € 1.000 per ogni Impresa Associata (quota Impresa) +
  • € 700 per ogni Negozio di proprietà/gestito (quota punto vendita);

Quota 2015 per Concessionari o Gestori di Corner :

  • € 100 per ogni Impresa Associata  (quota impresa)+
  • € 400 per ogni Corner sportivo (quota punto vendita ) e/
  • € 100 per ogni Corner ippico (quota punto vendita)

Il Consiglio ha deliberato di prevedere il pagamento della Quota Associativa 2015 in un’unica soluzione, da corrispondere entro il 15 gennaio 2015.

Il pagamento dovrà essere eseguito presso Banca Nuova Spa – Via Bissolati, n.8 – 00187 Roma – Conto IBAN: IT96 S051 3203 2098 0557 0122 659 intestato a Sindacato A.GI.SCO.

Si prega di provvedere all’invio della ricevuta di pagamento mediante fax 0668300445 o mail segreteria@assoagisco.it

La presente comunicazione è pubblicata sul sito Associativo www.assoagisco.it ed ha valore di comunicazione formale agli Associati; sarà inoltre inviata a mezzo mail agli Associati che hanno fornito alla Segreteria Associativa il proprio recapito di posta elettronica. Su richiesta dell’Associato si può provvedere all’invio a mezzo PEC, previa comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

Cordiali saluti.                                                                                                                                            

 

A.GI.SCO.

La Segreteria