Comunicato Stampa Assosnai del 01/03/2013

Per esclusivo dovere di chiarezza nei confronti degli Associati, il Presidente Assosnai Francesco Ginestra, reputa nuovamente necessario evidenziare il carattere pretestuoso ed irrispettoso che anima le dichiarazioni di Stanleybet, che insiste ancora nel voler ridimensionare ed emarginare le sentenze del Tar Lazio che si sarebbero sempre espresse con un "tutto a posto" in merito alla normativa nazionale in materia, per essere poi smentite sistematicamente dai pronunciamenti del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Ue.

Sono ormai a tutti noti i rilievi critici formulati dalla Corte di Giustizia in merito a specifiche previsioni della normativa italiana disciplinanti le gare del 1999 e del 2006 ed i riflessi degli stessi sulla applicazione della norma penale contestata ai centri trasmissione dati (CTD). E' noto anche che l'ultima parola in termini di conformità della normativa nazionale ai principi europei spetta sempre al Giudice nazionale (al quale fa costante rinvio la Corte Ue), chiamato ad un esame coerente e sistematico delle norme in relazione alle specifiche esigenze e scopi perseguiti.

Nella recente sentenza n. 1884 del 20/02/13  (RG. 8592/2012) Il Tar del Lazio ha dettagliatamente esaminato la nuova normativa di gara evidenziando l'assenza di clausole dello stesso tenore di quelle "criticate" dalla sentenza Costa-Cifone, ponendo l’accento sull'impossibilità di far derivare dalle sentenze della Corte di Giustizia un diritto "perpetuo" ad operare tramite CTD, prescindendo dall'intero impianto normativo italiano, con la conseguente infondatezza della pretesa di veder sistematicamente riconosciuta la propria rete di CTD come presupposto di partecipazione alla nuova gara.

Senza voler entrare nel merito delle vicende giudiziarie cui fa riferimento l’operatore estero, nel proprio excursus teso a sminuire ancora le pronunce del giudice amministrativo, è doveroso ricordare che proprio relativamente all'impugnativa della gara Superenalotto, il Consiglio di Stato Sez. IV, con sentenza n. 4115 del 03/09/2008 (RG. 10192/07) ha respinto le doglianze incentrate sulle clausole di decadenza di cui allo schema di convenzione, il cui tenore è, in parte, simile se non identico a quello delle clausole della nuova gara. Si legge nella sentenza "stava all'appellante (Stanley) verificare nell'ambito delle proprie strategie imprenditoriali, l'opportunità e la convenienza di una partecipazione alla gara in presenza del "rischio" che, all'esito di un'eventuale aggiudicazione, lo svolgimento della predetta attività (…) potesse essere considerato dall'Amministrazione aggiudicatrice quale causa di decadenza dalla concessione" (pag. 16).   

Il Supremo Giudice Amministrativo ha, peraltro, respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per essere la stessa formulata in modo del tutto generico.

Occorre, sempre a soli fini di chiarezza, precisare che Assosnai, in doverosa difesa degli interessi della categoria rappresentata, ha sempre affermato la necessità di contrastare tutte le forme di raccolta non autorizzata di scommesse che si traducono in un danno oggettivo per gli operatori che sottostanno a tutte le prescrizioni dettate dal nostro legislatore.

Inoltre l’operatore estero non afferma il vero scrivendo che non ha interesse a “focalizzarsi nuovamente sul contrasto agli operatori storici, che oggi operano senza licenza da circa 8 mesi in virtù di una legge che (l’operatore) potrebbe chiedere ai giudici civili di disapplicare, anche con provvedimento d’urgenza” poiché con ben due ricorsi (RG. 6258/2012 e RG. 8590/2012) l’operatore ha chiesto la revoca di tutte le concessioni scommesse in essere e, in particolare, delle concessioni 2000 Rinnovate nel 2006 ed attualmente in proroga in attesa della chiusura del bando 2012. Questo vuol dire focalizzarsi su gli altri operatori privi di concessione?

E' quindi giunta l'ora di abbandonare ingiustificati e strumentali personalismi e la mania di persecuzione che attanaglia questo operatore senza concessione, oggi circondato dai "nuovi abusivi" che logorano quello che più che un mercato assomiglia ormai più ad una giungla e che AAMS ci dica come intende attivarsi presso l'autorità giudiziaria ed in particolare presso le Procure della Repubblica affinché la nuova gara e l'orientamento espresso dal TAR siano portati all'attenzione dei magistrati che decidono delle sorti dei centri raccolta scommesse privi di concessione AAMS.

Comunicato stampa Assosnai del 27/02/2013

A seguito della replica di Stanleybet del 26 febbraio 2013 alle dichiarazioni del Presidente Assosnai Francesco Ginestra di commento al progetto Cartago presentato dall’operatore estero, tocca rilevare la contraddizione tra chi afferma che “affiancherà le Autorità italiane nella lotta contro gli operatori illegali e clandestini”  offrendo – a parole – la massima collaborazione allo Stato,  e che nello stesso momento  liquida la sentenza di inammissibilità del ricorso contro il Bando AAMS 2012 (sentenza TAR Lazio n. 1884 depositata il 20/02/2013 Reg. Ric. 8592/2012) come "la solita sentenza in favore dell'Amministrazione".

E’ sufficiente leggere ciò che afferma il Giudice Amministrativo – non il Presidente Assosnai – nelle 95 pagine della sentenza, dalle quali emerge chiaramente il contrario di quanto si affanna ad affermare l’operatore. Di seguito alcuni passaggi estremamente eloquenti e chiari.

Pagina 50: "nessun carattere discriminatorio può ravvisarsi in tale durata (delle nuove concessioni) che consente comunque ai soggetti aspiranti ad entrare nel mercato, un'utile gestione della concessione e l'ammortamento, nel previsto lasso temporale, degli investimenti effettuati, per come evincibile alla luce del capitolato tecnico, dovendo al riguardo ulteriormente evidenziarsi come parte ricorrente (Stanley) sia già operante nel mercato italiano attraverso la propria rete fisica di locali aperti al pubblico, risultando per l'effetto particolarmente agevole, per la stessa, l'avviamento e l'esercizio dell'attività in veste di concessionario avvalendosi dei proprie Centri già operanti, cosicché neanche in via di mero fatto parte ricorrente può lamentare il carattere particolarmente oneroso in termini economici della prevista durata delle nuove concessioni e, ancor meno, il suo carattere immediamente escludente" 

Pagina 51: "Non è riscontrabile la denunciata discriminazione a favore dei precedenti concessionari, non essendovi alcuna garanzia che gli stessi risultino aggiudicatari delle nuove concessioni e non contenendo la lex specialis alcuna previsione di privilegio per gli stessi";

Pagina 52: "Non acquisendo essa (Stanley) per effetto di tali pronunce (sentenze Gambelli, Placanica e Costa-Cifone della Corte Ue) la titolarità di una speciale posizione di interesse qualificato e differenziato, rispetto alla generalità dei soggetti, che consenta di prescindere dalla proposizione della domanda di partecipazione alla gara al fine di radicare il proprio interesse" 

Pagina 67: "Non viene affermata nelle citate pronunce (sentenze Gambelli, Placanica e Costa-Cifone) la conformità del modus operandi della ricorrente attraverso i propri CTD al diritto interno italiano così riconoscendo alla stessa una sorte di esenzione dall'assoggettamento alla disciplina interna di carattere concessorio";

Pagina 68: "Nessuna sottrazione della società ricorrente a tale regime (concessorio-autorizzatorio) può essere predicata alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia, dalle quali discende il solo effetto della esclusione, per il passato, della punibilità per i soggetti che non hanno potuto ottenere la concessione in ragione della contrarietà al diritto comunitario di taluni profili della normativa disciplinante le relative gare di affidamento. Al di fuori delle condizioni di diritto e di fatto su cui poggiano le citate sentenze Placanica e Costa-Cifone, si riespande quindi l'assoggettamento della ricorrente alla normativa nazionale, anche penale, stante il contrasto delle modalità con cui opera in Italia con il diritto interno" ;

Pagina 71: Dalle richiamate sentenze della Corte Ue non può desumersi "il riconoscimento della legittimità di tali attività successivamente all'indizione di una nuova gara o la sussistenza di una posizione protetta dalla giurisprudenza comunitaria che debbano essere salvaguardate dalla nuova disciplina di gara" ;

Pagina 73: "Indetta una nuova gara per l'affidamento di nuove concessioni, la società ricorrente è posta in grado di competere con gli altri concorrenti al fine di ottenere le necessarie concessioni per poter esercitare, in Italia, le attività di gioco alle medesime condizioni cui sono sottoposti tutti i soggetti, anche se appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione";

Pagina 80: Relativamente alla lamentata discriminazione, si evidenzia "tenuto conto in punto di fatto che, operando da tempo la ricorrente sul territorio italiano con la propria rete fisica, anch'essa gode di una posizione consolidata e di clientela acquisita, che si traduce in un vantaggio concorrenziale rispetto a eventuali nuovi concessionari che non operano con modalità siffatte”;

Pagine 81/82: "Il non voler rinunciare ad operare in Italia attraverso la propria rete fisica così non optando per l'esercizio di attività in materia di gioco sulla base di un titolo concessorio, sottopone le ricorrenti alle previste cause di decadenza in virtù di una loro libera scelta di non adeguarsi alla disciplina interna, dovendo ricondursi l'affermata non utilità della partecipazione alla gara (…) unicamente alla decisione delle società ricorrenti di non dismettere, dopo l'eventuale aggiudicazione, la propria rete. Ben potrebbe, quindi, parte ricorrente, partecipare alla selezione e regolarizzare, al fine di non incorrere nelle paventate cause di decadenza, la propria posizione conformandola all'ordinamento italiano”;

 

Roma 27 febbraio 2013

AGICOS: GINESTRA: STATO ABBANDONI IMMOBILISMO

GINESTRA "STATO ABBANDONI IMMOBILISMO"

Per il presidente di Assosnai, dalla crisi dell'ippica agli operatori non autorizzati lo Stato “deve rimediare ai danni che ha causato per anni"

Lo Stato si riempie la bocca di belle parole e di tanti progetti, ma poi se ne lava le mani nascondendosi dietro la mancanza di risorse economiche. Vanno attuate le giuste misure in maniera tempestiva, togliendo il terreno all’illegalità e garantendo gli incassi per lo Stato. Questo immobilismo rischia di far saltare migliaia di posti di lavoro”. È il monito di Francesco Ginestra, presidente di Assosnai – associazione che riunisce le imprese del settore delle scommesse – in un intervento a tutto tondo sull’attualità del settore concesso ad Agicos.

La situazione dell'ippica è drammatica” l’amara constatazione sulla crisi del settore. “Tra scioperi e chiusure di ippodromi, l’incasso del 2012 ha registrato un calo del 26% rispetto all’anno precedente. Vanno attuate le giuste misure in maniera tempestiva, togliendo il terreno all’illegalità e garantendo gli incassi per lo Stato. Questo immobilismo rischia di far saltare migliaia di posti di lavoro. Ci vuole un restyling totale, l’offerta al pubblico va riordinata e modernizzata, aumentando la restituzione in vincita e rendendo più ospitali gli ippodromi. La verità è che un progetto così importante è fermo perché si è concentrati sui prodotti che concedono di più all’erario”.

In questo senso, ampio consenso all’introduzione delle scommesse virtuali, i cui decreti attuativi sono stati da poco pubblicati dai Monopoli di Stato: “la loro introduzione può aiutare il comparto ad arginare in parte la crisi derivante dal declino delle scommesse ippiche. Purtroppo il via libera è arrivato in forte ritardo, visto che la ‘concorrenza’ priva di concessione ha già attivato questo tipo di offerta  da tempo”.

Una concorrenza alla quale recentemente anche Stanley, con il lancio del progetto ‘Cartago’, ha annunciato di voler dare battaglia: “Ovviamente sono d’accordo sulla necessità di debellare tutte le irregolarità nel settore – prosegue Ginestra – ma dubito fortemente che sia possibile farlo affianco a chi tutt’ora combatte lo Stato e la nostra attività, poiché è evidente che l’obiettivo principale dell’operatore è quello di eliminare la propria concorrenza, continuando però a raccogliere gioco in Italia senza sottostare alle nostre stesse regole, e ciò è inaccettabile. Lo dimostra ancor di più la strategia adottata da Stanley con il ricorso all’ultimo bando: un operatore che non ha mai avuto intenzione di partecipare ai bandi di gara, pur avendone avuto tutte le possibilità, mostra un’unica modalità d’azione, quella di impugnare i bandi e ostacolare per vie legali la nostra attività. Anche i nostri Associati hanno impugnato l’ultimo bando per denunciare la disparità tra gli operatori autorizzati del settore in termini di durata delle concessioni, requisiti di stabilità economica e di affidabilità, ma l’hanno fatto nel pieno rispetto delle leggi, presentando le offerte per partecipare”.

Lo Stato perciò “deve rimediare ai danni che ci ha causato per anni ed eliminare le discriminazioni, portando tutti gli operatori a lavorare alle stesse condizioni. La differenza sostanziale, oltre che formale, tra gli operatori AAMS e i soggetti esteri privi di concessione italiana – che al di là di operazioni e comunicati non pagano le tasse in Italia né si adeguano alle norme severissime a cui è sottoposto ogni nostro associato – è che i veri discriminati siamo noi: abbiamo un prelievo fiscale che non ci permette di offrire prodotti concorrenziali, un palinsesto rigido che limita alla base l’offerta e vediamo prosperare a fianco alle nostre agenzie soggetti che non si sa quale attività svolgano realmente, a che titolo e collegati a chissà chi”. 

 http://www.agicoscommessenews.it/dett-news.php?id_news=124780

Agimeg: Assosnai: “Duro colpo al mercato illegale grazie all’operazione della GdF di Bari”

 

22 febbraio 2013

Un segnale forte che – finalmente – dà fiducia agli operatori autorizzati. 

E’ il giudizio di Francesco Ginestra, presidente di Assosnai – associazione di categoria che tutela i diritti degli operatori di scommesse sul territorio – in merito alla recente operazione della Guardia di Finanza dello scorso 14 febbraio e che ha portato ha portato al sequestro di 46 centri scommesse, giudicati illegali, dislocati tra Bari e provincia.  

”Siamo pienamente soddisfatti dell’operazione conclusa dalla Guardia di Finanza di Bari alla quale va il nostro plauso – dichiara Ginestra – che ha colpito dei centri di raccolta scommesse non autorizzati dallo Stato. E’ un segnale di giustizia nei confronti di tutti gli operatori che operano nel mercato in assoluto rispetto delle leggi, versando le imposte e tutelando la salute dei cittadini. Auspico adesso che, poiché il fenomeno è nazionale, anche altri gruppi della Guardia di Finanza seguano l’esempio dei Bari e aggrediscano i soggetti non regolari con  la stessa forza “.

 

“L’attività del gruppo di Bari  – spiega Ginestra – ha differenti ed importanti significati: rappresenta un duro colpo al mercato del gioco illegale, che movimenta decine di migliaia di euro ogni giorno danneggiando non solo le casse dell’erario ma anche il settore, già in stato di crisi;  è un importante segnale che invita a riflettere sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico, sui danni che procura non solo agli scommettitori, ma anche agli operatori del settore; finalmente l’attività di controllo non si limita solo ai locali autorizzati dallo Stato ma si allarga verso quei soggetti che raccolgono senza le prescritte autorizzazioni di legge.”

 

Fra le sanzioni comminate dalla Guardia di Finanza – per 3,6 milioni di euro complessivi – alcune riguardavano proprio il mancato rispetto dei requisiti di trasparenza e informazione previsti dal Decreto Balduzzi, finalizzato al contrasto del gioco d’azzardo patologico. lp/AGIMEG

 

http://www.agimeg.it/?p=8474