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RASSEGNA STAMPA – TOTOGUIDA SCOMMESSE – Ctd, Agisco risponde a Stanleybet. Il Governo agirà nella Delega Fiscale

RASSEGNA STAMPA – TOTOGUIDA SCOMMESSE – Ctd, Agisco risponde a Stanleybet. Il Governo agirà nella Delega Fiscale

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Ctd, Agisco risponde a Stanleybet. Il Governo agirà nella Delega Fiscale

Dura la replica di Agisco all’invito di Stanley al dialogo. Per  Ginestra il contrasto non è stato efficace

Un tema che non smette di sorprendere e che non riesce ad assicurare soluzioni: quella delle controverse vicende dei Ctd è una storia iniziata ormai 15 anni fa e, nonostante le promesse di intervento, le assicurazioni di un esito certo e le speranze di un happy  end, continua ad animare il mondo dei giochi made in Italy. E lo fa con una serie di vicende culminata in un’interrogazione  al ministro dell’Economia e delle Finanze dal parte del leghista Guido Guidesi, a pochissimi giorni da uno scambio di battute tra Stanleybet e Agisco. L’interrogazione ha ricevuto la sua risposta da parte del sottosegretario Zanetti con l’assicurazione che nei decreti attuativi della Legge Delega la questione dei Ctd esteri sarà sviscerata.

Intanto l’azienda anglomaltese, pioniere del contrasto al sistema concessorio nazionale giudicato discriminatorio, e vincente ben quattro volte in Corte di Giustizia Europea grazie a queste tesi, aveva proposto una tregua ad Agisco, ex Assosnai, associazione che tutela la rete concessoria delle scommesse talvolta con durezza di toni nei confronti dei Monopoli di Stato, rei di un mancato intervento risolutivo. Un appello fatto attraverso una lettera aperta a cui l’associazione guidata da Francesco Ginestra ha risposto aspramente: «Stanleybet pretende di sostituirsi alla Corte di Giustizia Europea, alla Cassazione, al Consiglio di Stato, al Tar Lazio e, in ultimo, anche ad Adm – si legge in una nota Agisco – annunciando sentenze, decisioni e provvedimenti che dovranno essere presi da questi organi». «Attendo – ha dichiarato Ginestra – di vedere se le loro affermazioni saranno confermate dai fatti. La “lettera aperta” dimostra che la rete dei Ctd è cresciuta in maniera esponenziale anche grazie alla pressoché totale assenza di contrasto nelle aule di giustizia nei procedimenti che sono terminati in senso a loro favorevole. In questi procedimenti si è costituita Adm a difesa dell’applicazione della normativa in materia? Si sono costituiti i ministeri interessati? Si sono costituiti i maggiori operatori di gioco che raccolgono scommesse sportive? Si sono costituite le altre associazioni di categoria? No, o in parte minima ed irrilevante. Forse Stanleybet ha beneficiato di una battaglia facile su un terreno scivoloso e di difficile comprensione per i non addetti ai lavori? È auspicabile che la risposta arrivi dalla magistratura che dovrà giudicare la condotta dell’amministrazione concedente».

Agisco ha spinto quindi sull’acceleratore nella replica sottolineando come, nonostante gli investimenti di Stanleybet nell’assistenza legale alla propria rete non autorizzata, «l’operatore non sia riuscito a ottenere un orientamento uniforme e definitivo a sé favorevole». L’affondo di Agisco si conclude con un tema particolarmente delicato, centrale nell’interrogazione di Guidesi al Mef: quello dei procedimenti avviati da Stanley nei confronti di esponenti delle Fiamme Gialle e dei Monopoli di Stato. «Stanleybet persiste – continua Ginestra – nella sua caratterizzante strategia della minaccia che rivolge ai cittadini, agli operatori e alle istituzioni. Aspettiamo di conoscere come termineranno i procedimenti penali avviati nei confronti dei rappresentanti della società, su indicazione del Comando Generale della Guardia di Finanza».

A tale proposito Stanleybet ha risposto respingendo l’affermazione di aver mai chiamato in giudizio funzionari di polizia giudiziaria o dipendenti dei Monopoli di Stato che eseguivano gli  ordini delle Procure. In una nota di risposta all’interrogazione di Guidesi il book maker anglomaltese ha sottolineato che l’azione  di citazione in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalla reiterazione dei sequestri ad iniziativa degli agenti di polizia giudiziaria (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ecc.) non riguarda quei funzionari mandati dai pubblici ministeri: «Ciò non è mai accaduto né potrebbe accadere – si legge in un comunicato. – È però vero che Stanleybet ha chiamato in giudizio per il risarcimento del danno funzionari che, di propria iniziativa, senza alcun ordine della Magistratura, hanno violato consapevolmente, e quindi con colpa grave, il giudicato della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, andando a sequestrare Ctd Stanleybet che erano già stati chiusi e riaperti dalla Magistratura, che aveva già verificato la regolarità e la legittimità dell’attività». L’avvocato difensore dei centri Stanley Daniela Agnello, su questo tema, ha  dichiarato a TS: «In tema di citazioni a giudizio degli agenti di polizia giudiziaria per reiterazione dei sequestri a seguito di giudicati cautelari o altro, segnalo che l’autorità giudiziaria si è già pronunciata in proposito accogliendo la domanda di Stanleybet e dichiarando testualmente “la sussistenza di colpa grave nella condotta degli agenti nel sequestro penale operato ai danni di un Ctd Stanleybet”. Si tratta della prima sentenza emessa dai giudici italiani e in particolare dal Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia. Gli agenti in quel procedimento erano costituiti in giudizio a mezzo di un difensore privato. Negli ultimi anni si è assistito a numerosi episodi in cui Ctd Stanleybet sono stati sottoposti a 3, 4 o 5 sequestri consecutivi per le medesime circostanze e sugli stessi presupposti, violando i giudicati cautelari e i provvedimenti dell’autorità giudiziaria».

Passaggi delicati che prescindono da un invito al confronto e alla collaborazione, da parte di Stanleybet, che comunque resta valido. Nel dibattito con Agisco è intervenuta anche un’altra associazione di categoria, Acogi, nata nel 2009 da un gruppo di titolari di centri di trasmissione dati collegati ad operatori esteri di raccolta di gioco, e che ha sempre sostenuto la necessità di una regolamentazione in materia di scommesse più chiara e precisa in linea con i principi del Trattato in modo da risultare non soggetta a interpretazioni varie e discordanti. L’associazione, guidata da Ugo Cifone (da cui prende il nome la sentenza della Corte di Giustizia Costa-Cifone che ha confermato le tesi di Stanley in merito alle discriminazioni subite con i bandi Bersani), ha espresso il proprio favore rispetto a quanto proposto dai vertici di Stanleybet al presidente e al vicepresidente dell’associazione Agisco, ossia l’idea di fare fronte comune per permettere al betting italiano di superare storture e squilibri che incombono come un “peccato originale”. Non solo, è arrivata una proposta concreta: sarebbe il caso, si legge nella nota di Acogi, che «il Legislatore italiano, aderendo alle pronunce ed ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, intervenisse con delle norme transitorie che legittimino l’operatività dei Ctd legati a bookmaker esteri che hanno subito discriminazioni dal sistema concessorio- autorizzatorio». «Sulla questione – ha dichiarato il presidente Cifone – sarebbe auspicabile che il Bando del 2016 venisse preventivamente sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia in modo da evitare errori e con l’obiettivo di costruire un assetto normativo chiaro ed inequivocabile. L’obiettivo comune è quello di rendere inattaccabile il settore delle scommesse italiane».

Totoguida Scommesse: PdC: l’intermediazione è reato, lo conferma la Cassazione

TS Totoguida Scommesse 08/05/2012 pg. 3  ed. N.36 – 8 maggio 2012  

PdC: l'intermediazione è reato, lo conferma la Cassazione    

In un bar aeroportuale era stato sequestrato un pc per l'accettazione del gioco L'attività consentita è la vendita di schede telematiche Giurisprudenza ormai consolidata in materia di intermediazione

E' finito sui banchi della Cassazione il caso di un punto di commercializzazione di Betpro.it operante all'interno dell'aeroporto di Catania che, senza la licenza ex art. 88 Tulps, svolgeva, secondo il Tribunale del Riesame di Catania, attività organizzata di accettazione e raccolta via internet di scommesse. In sostanza il punto vendita era stato sequestrato, poco più di un anno fa, per attività illecita di intermediazione per un concessionario dello Stato autorizzato alla raccolta a distanza e non a quella fisica, d'agenzia. Il collegio giudicante ha respinto il ricorso al sequestro con un'analisi molto dettagliata e che non fa altro che confermare quanto sempre sostenuto sull'attività dei punti di commercializzazione affiliati ai concessionari dell'online e sul divieto assoluto di intermediazione. Riportiamo alcuni passaggi della sentenza, particolarmente indicativi di una giurisprudenza in materia ormai consolidata: « Il Tribunale – dicono i giudici della Cassazione – ha ritenuto l'attività svolta dalla odierna ricorrente illegittima in quanto non solo priva delle necessarie autorizzazione ma sostanzialmente concretizzatasi in un'opera di intermediazione nell'attività di raccolta a distanza delle scommesse (attività quest'ultima subordinata ad un rapporto diretto tra il concessionario e il singolo scommettitore con esclusione quindi di qualsiasi condotta di intermediazione) ». Secondo la Suprema Corte, dunque i punti di commercializzazione dovrebbero solamente, per rimanere regolamentari, promuovere la vendita di schede telematiche, svolgendo un mero supporto tecnico per lo scommettitore e senza intervenire in alcun modo nell'attività di scommessa. « Alla stregua di tali indicazioni è pertanto necessario – si legge nella sentenza – che sia lo scommettitore ad utilizzare personalmente l'apparato telematico ai fini della trasmissione dei dati del gioco, senza potersi avvalere dell'ausilio di addetti operanti presso i punti remoti che poi provvedano alla trasmissione dei medesimi dati all'agenzia concessionaria ». Se quindi le transazioni vengono effettuate da una persona diversa dall'acquirente, dallo scommettitore, si rientra nell'area penale.