News: Fondo salva sport, Tar Lazio respinge il ricorso operatori Betting

News: Fondo salva sport, Tar Lazio respinge il ricorso operatori Betting

News: Fondo salva sport, Tar Lazio  respinge il ricorso operatori Betting

Fondo salva sport, Tar Lazio conferma legittimità della tassa dello 0,5% sulle scommesse e respinge il ricorso degli operatori: "Il versamento non crea un pregiudizio grave e irreparabile"

Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi di alcuni operatori del betting che contestavano il provvedimento con cui è stata istituita la nuova tassa dello 0,5% sulle scommesse, denominato "Fondo salva sport". Il Tribunale ha affermato che "il suddetto prelievo non si presenta come un’imposta diretta parametrata sui ricavi del concessionario, bensì come una forma di imposizione indiretta che colpisce la manifestazione di ricchezza consistente nella partecipazione al gioco delle scommesse, in quanto l’aliquota dello 0,5% si applica sul totale della raccolta al netto della sola imposta unica di cui al Decreto Legislativo 23
dicembre 1998, n. 504". Inoltre il Tar del Lazio sostiene che vada "rilevato che il sostegno ai soggetti operanti nel settore sportivo, che sono i protagonisti e gli organizzatori degli eventi sportivi oggetto delle scommesse, tutela evidentemente anche l’interesse dei
concessionari di scommesse sportive (con qualsiasi modalità effettuate) in quanto l’eventuale fallimento delle realtà sportive operanti sul mercato non potrebbe che ripercuotersi negativamente anche sull’attività dei concessionari che vedrebbero impoverita l’offerta di eventi sui quali è possibile effettuare le scommesse". Dunque "alla luce delle considerazioni esposte, che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso non appare assistito dai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per la concessione della richiesta misura cautelare" e fissa "la discussione nel merito del ricorso al 14 aprile 2021 al fine di trattarlo contestualmente ad altri ricorsi aventi analogo oggetto". Anche le società del Betting Exchange saranno colpite dal prelievo poiché "rappresenta una delle modalità consentite dalla concessione per la raccolta a distanza di giochi e scommesse e che, pertanto, sottrarre al prelievo introdotto la sola raccolta di scommesse “con interazione diretta tra giocatori” configurerebbe una disparità di trattamento non giustificata rispetto alla ratio del prelievo nonché alla sua finalità". ac/AGIMEG

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