SCOMMESSE SENZA CONCESSIONE, UGHI (OBIETTIVO 2016): “LEGGE E TAR DALLA NOSTRA PARTE, ORA PASSARE AI FATTI”

SCOMMESSE SENZA CONCESSIONE, UGHI (OBIETTIVO 2016): “LEGGE E TAR DALLA NOSTRA PARTE, ORA PASSARE AI FATTI”

SCOMMESSE SENZA CONCESSIONE, UGHI (OBIETTIVO 2016): “LEGGE E TAR DALLA NOSTRA PARTE, ORA PASSARE AI FATTI”

Scommesse senza concessione, Ughi (Obiettivo 2016): "Legge e Tar dalla nostra parte, ora passare ai fatti"

ROMA – Passare dalla fase di diritto alla fase di fatto. E’ quanto auspica Maurizio Ughi, amministratore unico di Obiettivo 2016, dopo la sentenza del Tar Lazio in risposta al ricorso della società che chiedeva l’autorizzazione alla raccolta delle scommesse senza il rilascio della concessione. Una richiesta provocatoria avanzata per evidenziare la disparità di trattamento tra i bookmaker italiani e bookmaker esteri privi di concessione statale, a cui il tribunale amministrativo ha risposto sottolineando come il Bando Monti del 2012 abbia superato questa problematica. "Il Tar ha detto quello che auspicavamo – ha spiegato Ughi ad Agipronews – Ma ora è il momento di passare dalla fase di diritto alla fase di fatto. I giudici sono stati chiari, hanno ribadito che il Bando Monti ha messo fine alla discriminazione e che spetta ai Monopoli di Stato controllare che tutti seguano le norme". Una vicenda sulla carta risolta, ma nella realtà ancora spinosa. Per richiamare l’attenzione sulla situazione incerta dei bookmaker autorizzati, Obiettivo 2016 ha chiamato a raccolta gli operatori italiani ed esteri per partecipare al forum "Futuro della rete dei giochi", in programma mercoledì 11 marzo. "Ci auguriamo che il nostro intervento serva ulteriormente a denunciare che malgrado la legge e la sentenza del Tar, di fatto sul territorio permane una doppia rete che non è all’interno delle regole", continua Ughi. La sanatoria dei punti non autorizzati prevista dalla legge di stabilità è stata un passo in avanti, anche la strada è ancora lunga: "Il condono offre un’opportunità di sanarsi ed è utile perché è complementare a quanto detto dal Tar.  Vogliamo però regole certe e risposte chiare. Ben venga la concorrenza nel mercato delle scommesse, purché sia alla pari per tutti". LL/Agipro

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Scommesse, Tar Lazio: "Con Bando Monti superata disparità di trattamento tra operatori italiani ed esteri"

ROMA – Non esiste una questione di disparità di trattamento tra i bookmaker italiani e quelli esteri privi di concessione. Così Tar Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso di Obiettivo 2016: la società si era rivolta ai giudici contro la "risposta di cortesia" dei Monopoli di Stato, che alla richiesta di ottenere l’autorizzazione per la raccolta di scommesse avevano ribadito la necessità di una concessione. Secondo Obiettivo 2016 ciò crea una disparità di trattamento tra bookmaker italiani e gli operatori esteri senza autorizzazione statale contraria ai principi costituzionali. Non è così secondo il Collegio della seconda sezione, per il quale il Bando Monti del 2012 ha superato la questione: "La discriminazione a rovescio degli operatori nazionali denunciata dalla società ricorrente, non sussiste rispetto a tutti gli operatori stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea – si legge nella sentenza – ma soltanto a quelli che in passato non abbiano potuto ottenere in Italia le concessioni e le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale a causa dell’illegittimo rifiuto dello Stato italiano di rilasciare tali titoli". E’ dunque decisivo capire se anche dopo la nuova gara persistano i presupposti per disapplicare il meccanismo delle concessioni. A questo proposito il Tar ricorda che la Corte di Giustizia Europea si è recentemente pronunciata a favore del Bando Monti, sottolineando che "le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi". La gara del 2012 "è stata prevista dal legislatore al dichiarato fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco" ed è legittima anche secondo i giudici comunitari. Per questo, conclude il Tar, è superata anche l’obiezione secondo la quale l’Amministrazione "eserciterebbe i suoi poteri di vigilanza solo in una direzione, vale a dire nei confronti delle imprese italiane che intendono svolgere attività di raccolta di giochi e scommesse, e non nei confronti degli operatori transfrontalieri". LL/Agipro

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