STATUTO
SINDACATO AGìSCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI E SCOMMESSE
Approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Associati in data 10 dicembre 2013
Articolo 1 – Costituzione
1. E’ costituita una Associazione di imprese operanti nel comparto dei giochi e delle scommesse denominata “Sindacato A.GI.SCO. – Associazione Giochi e Scommesse” in forma abbreviata “A.GI.SCO.”; di seguito, per semplicità, “Associazione”.
2. Il Sindacato può assumere negli atti ufficiali la sigla “A.GI.SCO.”.
Articolo 2 – Sede
1. L’Associazione ha sede a Roma.
2. Possono essere istituite sedi secondarie, purché nel territorio nazionale.
Articolo 3 – Scopi
1. L’Associazione promuove e tutela gli interessi professionali, morali, giuridici ed economici dei propri Associati e della categoria cui appartengono le Imprese da essi condotte, anche mediante azioni collettive di autotutela corrispondenti all’esercizio di diritti di libertà costituzionalmente garantiti.
2. L’Associazione pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) rappresenta nei limiti del presente Statuto, le Imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali;
b) individua tutte le possibili azioni che possono determinare il raggiungimento delle migliori condizioni di mercato per lo sviluppo e la crescita delle Imprese associate;
c) tutela le attività delle Imprese associate sul piano aziendale, economico, sindacale e territoriale stipulando anche accordi e contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze;
d) raccoglie ed elabora elementi, notizie, dati e provvede ad informare le Imprese associate in relazione ai problemi e alle questioni, sia generali che specifiche, connesse all’imprenditorialità, al comparto in cui operano gli Associati e, più in generale, al mercato delle Scommesse e dei Giochi;
e) tutela la figura ed il ruolo dei propri Associati.
3. L’Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.
4. Tuttavia l’Associazione, con apposita delibera del Consiglio Nazionale, potrà anche effettuare tutte quelle operazioni che, ritenute idonee al raggiungimento degli scopi sociali, potranno anche interessare un numero ristretto di Imprese associate, fissando eventualmente un apposito contributo per tali operazioni. Analogamente, con apposita delibera del Consiglio Nazionale, l’Associazione potrà dare vita, partecipare, costituire o aderire a fondazioni, comitati, consorzi, società ed istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali.
Articolo 4 – Associati
1. Possono associarsi le Imprese, in qualsiasi forma costituite, concessionarie o autorizzate all’esercizio di Scommesse e Giochi Pubblici o aventi ad oggetto l’esercizio di attività analoghe o similari o connesse.
2. L’impresa ove essa sia costituita in forma di ditta individuale, è rappresentata nell’Associazione dal suo titolare o da un suo delegato munito dei necessari poteri; ove essa sia costituita in forma societaria, è rappresentata nell’Associazione da un suo rappresentante legale o da un delegato di quest’ultimo munito dei necessari poteri.
3. La domanda di associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa deve essere compilata secondo le istruzioni contenute negli appositi modelli.
4. La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti. I rappresentanti delle Imprese che intendono associarsi devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale. La domanda di associazione deve essere corredata:
a) dalla documentazione dalla quale risultino tutti i titoli in forza dei quali viene esercitata l’attività di cui al primo comma del presente articolo;
b) da certificazione camerale contenente i dati relativi all’impresa richiedente (elenco soci, composizione dell’organo di amministrazione, nominativo del rappresentante legale, ecc.).
5. I dati personali relativi all’Associato, ricevuti o acquisiti dall’Associazione, saranno trattati secondo quanto disposto dalla Legge in materia di protezione dei dati personali, rimanendo esclusa la loro comunicazione all’esterno e la loro diffusione.
6. Non possono far parte dell’Associazione Imprese aderenti ad Associazioni costituite per analoghi scopi, fatta salva espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale.
7. Il Consiglio Nazionale delibera sulla domanda di associazione, dando comunicazione della decisione al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
8. La delibera di ammissione è inappellabile.
9. In caso di risposta affermativa, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, il richiedente dovrà versare la quota di iscrizione e fornire nel medesimo termine prova dell’avvenuto versamento all’Associazione.
10. Il nuovo Associato entra formalmente a far parte dell’Associazione con il pagamento della Quota di Iscrizione.
11. La qualità di Associato non è trasmissibile; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 5 – Diritti degli Associati
1. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati in regola con l’adempimento dei doveri statutari.
2. L’associato non in regola con l’adempimento dei doveri statutari, fra i quali, in particolare, il pagamento della quota associativa e di eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea ordinaria, non ha diritto a partecipare all’Assemblea degli Associati, agli altri organi dell’Associazione e non concorre alla formazione di qualsiasi quorum comunque previsto dal presente Statuto.
3. L’esercizio dei diritti sociali rimane, pertanto, sospeso nei confronti degli Associati non in regola con il pagamento della quota associativa e/o dei contributi straordinari deliberati. La sospensione ha effetto finché dura la morosità, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.
4. Ogni Associato ha diritto ad essere correttamente informato circa lo svolgimento della vita associativa nonché in merito al rendiconto economico e finanziario dell’Associazione.
Articolo 6 – Obblighi degli Associati
1. L’associato è tenuto ad adempiere ai seguenti doveri ed obblighi:
a) osservare le norme statutarie;
b) osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione, astenendosi da ogni iniziativa in contrasto con esse e da ogni comportamento comunque incompatibile con gli scopi perseguiti dall’Associazione;
c) astenersi da comportamenti che possano comunque comportare un danno economico o di immagine per l’Associazione e per la categoria;
d) comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei titoli in forza dei quali viene esercitata l’attività di cui all’art. 4 comma 1;
e) comunicare tempestivamente e per iscritto ogni eventuale variazione degli altri dati e delle notizie richiamate e/o richieste all’art. 4, comma 4;
f) versare tempestivamente e regolarmente la quota associativa e gli eventuali contributi straordinari.
2. L’Associato, tramite il versamento della quota di iscrizione, della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari contribuisce alle spese necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività dell’Associazione.
3. La quota di iscrizione è dovuta all’atto dell’iscrizione all’Associazione, una tantum, secondo l’ammontare e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 16 e nei termini previsti dall’art. 4, comma 9.
4. La quota associativa è dovuta ogni anno da ciascun Associato secondo l’ammontare, le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 16.
5. Il contributo straordinario è dovuto da ciascun Associato secondo l’ammontare, le modalità ed i termini stabiliti dalla Assemblea Ordinaria ai sensi dell’art. 12.
6. La Quota di Iscrizione, la Quota Associativa, il contributo straordinario e qualunque altro importo versato, a qualsiasi titolo, all’Associazione non sono trasmissibili e non sono rivalutabili;
7. L’Associato che ritardi il pagamento della Quota Associativa, del contributo straordinario e/o di quanto altro dovuto, sarà tenuto al pagamento, per ogni giorno di ritardo, di interessi di mora su tali somme, calcolati sulla base del tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali.
Articolo 7 – Perdita della qualità di Associato
1. La qualità di Associato si perde:
a) per cessazione dell’attività;
b) per dimissioni;
c) per esclusione.
2. Le dimissioni debbono essere comunicate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Associazione o mediante PEC.
3. La perdita della qualità di Associato nei casi di cui al primo comma sub a) ha effetto immediato; nel caso sub b) ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata o della PEC da parte della Associazione.
4. Il Consiglio Nazionale delibera l’esclusione di un Associato:
a) nel caso di provvedimento definitivo di revoca o di decadenza del titolo, ove esistente e/o necessario, in forza del quale l’impresa esercita l’attività di cui all’art. 4 primo comma;
b) nel caso di ritardo, superiore a sessanta giorni, nel pagamento della Quota Associativa e/o del contributo straordinario.
5. Il Consiglio Nazionale può deliberare l’esclusione di un Associato, ove lo ritenga opportuno:
a) nel caso di modifica della titolarità in caso di impresa individuale o della compagine sociale e/o della composizione dell’organo di amministrazione in caso di Società;
b) nel caso di violazioni dei doveri e degli obblighi previsti dal presente Statuto.
6. Contro il provvedimento di esclusione, l’Associato, nel termine di quindici giorni decorrenti dal giorno in cui l’esclusione gli è stata comunicata, può presentare reclamo scritto al Collegio dei Probiviri, il quale decide inappellabilmente nella prima riunione successiva alla presentazione del reclamo.
7. Il provvedimento di esclusione ha effetto immediato; il reclamo al Collegio dei Probiviri non ne sospende l’efficacia.
8. La perdita della qualità di Associato, per qualunque causa intervenuta, non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione e non estingue le obbligazioni sorte durante la vigenza del rapporto associativo; l’Associato ha pertanto l’obbligo di pagare tutte le somme dovute all’Associazione, relative all’intero anno solare.
9. Le somme versate dall’Associato a qualunque titolo rimangono definitivamente acquisite al patrimonio della Associazione.
Articolo 8 – Organi dell’Associazione
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea degli Associati;
b) Il Presidente;
c) I due Vice – Presidenti;
d) Il Consiglio Nazionale;
e) Il Collegio dei Probiviri;
f) Il Controllore Contabile;
2. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio Nazionale può costituire il Comitato Esecutivo, regolato dall’art. 17 del presente Statuto.
3. Tutti gli incarichi elettivi sono svolti a titolo gratuito, ad eccezione dell’incarico previsto dalla precedente lettera f).
4. Tutti gli organi dell’Associazione durano in carica tre anni; alla scadenza del mandato continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla elezione dei nuovi organi.
Articolo 9 – L’Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
2. Ogni Associato può essere presente in Assemblea anche mediante delega conferita ad altro Associato; la delega deve contenere il nome del delegante, il nome del delegato e l’indicazione dell’Assemblea per la quale la delega è conferita.
3. Ciascun Associato non può ricevere più di sei deleghe. Non possono ricevere deleghe il Presidente dell’Associazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Nazionale, i componenti del Collegio dei Probiviri ed il Controllore Contabile.
4. Le deleghe sono allegate agli atti dell’Assemblea per la quale sono state conferite.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
6. I Vice-‐Presidenti, gli altri componenti del Consiglio Nazionale, i componenti del Collegio dei Probiviri ed il Controllore Contabile hanno diritto di intervento in Assemblea.
7. Il Presidente può inoltre invitare persone non associate ad assistere all’Assemblea, o a parte di essa anche su segnalazione scritta da parte di un Associato, autorizzandole, se del caso, a prendere la parola su specifici argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Articolo 10 – Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Nazionale almeno una volta l’anno, anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale, ovvero un numero di Associati che abbiano diritto ad almeno il 25% (venticinquepercento) del numero totale dei voti nell’ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea; in questi casi l’Assemblea deve riunirsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione della richiesta.
2. L’assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale quando debbano essere trattati argomenti ad essa riservati.
3. L’avviso di convocazione, che può essere il medesimo sia per la prima che per la seconda convocazione, deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta e deve essere spedito agli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea mediante lettera o telescritto o fax o telegramma o posta elettronica o altro strumento telematico.
4. In caso di urgenza, l’Assemblea Ordinaria può essere convocata con preavviso da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea con le stesse modalità indicate al comma precedente.
5. Previa apposita delibera del Consiglio Nazionale, per ogni specifica Assemblea, sono consentite la presenza e l’intervento in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazioni, purché sia garantita l’esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti in discussione.
Articolo 11 – Attribuzioni dell’Assemblea
1. L’assemblea Ordinaria:
a) elegge il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri ed il Controllore Contabile.
b) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione;
c) determina i principi ispiratori e le linee guida dell’attività dell’Associazione;
d) approva i regolamenti interni proposti dal Consiglio Nazionale e le loro eventuali modifiche;
e) delibera l’ammontare, le modalità ed i termini di pagamento di eventuali contributi straordinari che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività programmate.
f) delibera in ordine ad ogni altra proposta che le venga sottoposta dal Consiglio Nazionale;
g) delibera negli altri casi previsti dal presente Statuto.
2. L’Assemblea straordinaria:
a) approva lo Statuto dell’Associazione e le sue eventuali modifiche;
b) delibera lo scioglimento della Associazione e determina le modalità per la devoluzione del patrimonio.
3. Nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli articoli da modificare e il testo delle modifiche proposte.
Articolo 12 – Svolgimento dell’Assemblea
1. Il Presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea, ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la sua apertura, regola il suo svolgimento, da e toglie la parola, accerta i risultati delle votazioni, dichiara la sua chiusura; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
2. L’Assemblea, su proposta del Presidente, elegge con voto palese, a maggioranza di voti espressi dai presenti, il Segretario della riunione, che assiste il Presidente e redige e sottoscrive il verbale dell’assemblea, controfirmato dal Presidente. Il verbale è messo a disposizione dagli Associati presso gli uffici dell’Associazione entro quindici giorni dalla data dell’Assemblea.
3. L’assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti tanti associati che rappresentino un numero di diritti di voto pari ad almeno il 50% (cinquantapercento) più uno del numero totale dei diritti di voto esprimibili nell’ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea. In seconda convocazione, che deve avvenire con un intervallo di almeno dodici ore dalla prima, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti e qualunque sia il numero dei diritti di voto a cui i presenti hanno diritto.
4. L’Assemblea Ordinaria delibera con voto palese e, salvo ove diversamente stabilito dal presente Statuto, a maggioranza di voti espressi dai presenti.
5. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando – sia in prima che in seconda convocazione – risultino presenti tanti Associati che rappresentino un numero di diritti di voto pari ad almeno il 50% (cinquantapercento) più uno del numero totale dei diritti di voto esprimibili nell’ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea.
6. L’Assemblea Straordinaria delibera con voto palese. Le delibere dell’Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte quando abbiano ottenuto un numero di voti pari ad almeno il 50% (cinquantapercento) più uno dei diritti di voto esprimibili nell’ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea.
7. Ove il Presidente lo reputi opportuno o l’Assemblea lo deliberi, l’Assemblea elegge altresì, per scrutinio palese ed a maggioranza dei voti espressi dai presenti, la Commissione Elettorale che può essere divisa in sottocommissioni e che è incaricata di presiedere alle operazioni di voto. La Commissione Elettorale elegge nel proprio seno il Presidente della Commissione Elettorale.
8. Nel caso in cui l’Assemblea Ordinaria debba procedere nella medesima riunione alla elezione del Presidente dell’Associazione, del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Controllore Contabile, si procederà secondo il seguente ordine temporale: in un primo tempo si procederà con la elezione del Presidente della Associazione, in un secondo tempo, una volta proclamato l’eletto alla carica di Presidente dell’Associazione, con la elezione del Consiglio Nazionale e infine con la elezione degli altri organi.
Articolo 13 – Il Presidente
1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea, con le modalità previste dall’art. 22.
2. Il Presidente:
a) dirige l’Associazione e nomina il Direttore dell’Associazione, determinandone il compenso, in accordo con il Consiglio Nazionale;
b) rappresenta ufficialmente e legalmente l’Associazione ed ha tutti i poteri di firma relativi alla carica;
c) presiede l’Assemblea;
d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo;
e) ha la rappresentanza processuale dell’Associazione e il potere di transigere le vertenze insorte con soggetti terzi, di comprometterle in arbitri, anche irrituali, e di nominare legali e consulenti;
f) può attribuire a ciascun componente del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo l’incarico, anche temporaneo, di curare e di riferire su determinati affari o materie;
g) affronta i problemi urgenti che dovessero insorgere, anche se di competenza del Consiglio Nazionale e assume le misure utili per risolverli, richiedendo quindi la ratifica del proprio operato al Consiglio Nazionale;
h) provvede alla esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Nazionale;
i) dà attuazione ai programmi di attività deliberati dal Consiglio Nazionale;
j) mantiene stabili contatti con le Autorità proposte alla organizzazione e gestione delle Scommesse e dei Giochi e con gli Enti e Associazioni deputate alla organizzazione degli eventi sui quali vengono accettate Scommesse;
k) mantiene, con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della Società ogni contatto utile e necessario;
l) provvede alla amministrazione ordinaria del patrimonio dell’Associazione.
3. Le dimissioni o la definitiva indisponibilità del Presidente dell’Associazione, nonché le dimissioni o la definitiva indisponibilità della maggioranza dei membri eletti del Consiglio Nazionale, determinano la immediata decadenza di tutti gli organi elettivi dell’Associazione, escluso il Collegio dei Probiviri. In tal caso l’Assemblea degli Associati per la elezione dei nuovi organi dovrà essere convocata dal Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni o dell’accertamento della definitiva indisponibilità.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente dell’Associazione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale o da un numero di Associati che rappresentino almeno il 35% (trentacinquepercento) del numero totale dei voti esprimibili in Assemblea nell’ipotesi in cui tutti gli Associati fossero presenti in Assemblea. Essa viene discussa in Assemblea Ordinaria non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia determina l’immediata decadenza di tutti gli organi elettivi dell’Associazione. L’Assemblea degli Associati che ha approvato la mozione di sfiducia procede immediatamente alla elezione de gli organi dell’Associazione di propria competenza.
Articolo 14 – Il Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente dell’Associazione e da componenti, persone fisiche, eletti dall’Assemblea, in un numero variabile da 5 (cinque) a 15 (quindici), con le modalità previste dall’articolo 23.
2. L’Assemblea, prima di eleggere i componenti del Consiglio Nazionale, ne determina, tramite voto palese e nei limiti sopra indicati, il numero.
3. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente dell’Associazione tutte le volte che questi lo reputi opportuno e/o necessario; deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei suoi componenti.
4. L’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera o telescritto o fax o telegramma o posta elettronica o altro strumento telematico; in caso di urgenza, il Consiglio Nazionale può essere convocato con preavviso di due giorni, con le stesse modalità.
5. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano d’età.
6. Il Consiglio Nazionale è validamente riunito ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione.
7. Il Direttore dell’Associazione, ovvero, in sua assenza, un Consigliere nominato dal Presidente della riunione, ne redige il verbale e lo sottoscrive; Il Presidente della riunione la controfirma.
8. Nel caso di dimissioni o di definitiva indisponibilità di un Consigliere Nazionale, il Consiglio stesso, nella prima riunione, lo sostituisce con altro soggetto, portando la nomina alla ratifica della prima Assemblea utile.
9. L’intervento alle riunioni del Consiglio Nazionale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantita l’esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti trattati, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.
Articolo 15 – Attribuzioni del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale:
a) determina, in coerenza con le delibere assembleari, gli obiettivi strategici dell’Associazione;
b) predispone i conseguenti programmi di attività dell’Associazione;
c) proclama le azioni collettive di autotutela dei diritti e degli interessi dell’Associazione e dei suoi d) Associati, fissandone le modalità di esecuzione;
d) delibera annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
e) delibera l’ammontare e le modalità di pagamento della Quota di Iscrizione dovuta dai nuovi Associati;
f) delibera le modalità di calcolo, l’ammontare, le modalità ed i termini di pagamento della Quota Associativa dovuta ogni anno da ciascun Associato;
g) propone all’Assemblea degli Associati l’istituzione di eventuali contributi straordinari che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività programmate;
h) elegge nel proprio seno i due Vice Presidenti della Associazione;
i) ove lo ritenga opportuno, delibera la costituzione del Comitato Esecutivo regolato dall’art. 17 del presente Statuto e, in tal caso, ne elegge, su proposta del Presidente e nel proprio seno due membri;
j) controlla nel merito gli atti del Comitato Esecutivo, se costituito, ratificandoli o modificandoli se necessario e opportuno;
k) delibera sulle domande di iscrizione all’associazione;
l) delibera sulla esclusione degli Associati;
m) delibera la istituzione di sedi secondarie dell’Associazione;
n) delibera in ordine all’entità e alle modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi dell’Associazione per l’espletamento del mandato; di tali spese deve essere data menzione nel rendiconto economico e finanziario;
o) convoca l’Assemblea, fissandone l’ordine del giorno;
p) delibera in materia di azioni giudiziarie dell’Associazione;
q) salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 2, lett. a), stabilisce l’organico e fissa la retribuzione dei dipendenti dell’Associazione;
r) esercita ogni altra funzione prevista dallo Statuto e non espressamente riservata agli altri organi dell’Associazione.
2. Il Presidente dell’Associazione può invitare consulenti o persone non associate ad assistere ai lavori del Consiglio Nazionale, o a parte di essi, per l’approfondimento di uno o più argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta.
3. Col voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, il Consiglio Nazionale può indire referendum tra gli Associati su quesiti precisamente formulati e che consentano l’espressione di un voto positivo o negativo. Non possono essere oggetto di referendum proposte dal cui accoglimento derivi per gli Associati l’assunzione di oneri finanziari nei confronti dell’Associazione.
4. Il risultato del referendum, accertato dal Consiglio Nazionale, ha valore di deliberazione dell’Assemblea degli Associati, che ne prende atto alla prima riunione.
Articolo 16 – Raggruppamenti
1. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio Nazionale suddivide gli Associati in “raggruppamenti” secondo criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale stesso, affidando ad un Consigliere Nazionale, che non faccia parte del Comitato Esecutivo, la funzione di collegamento permanente del Raggruppamento col Presidente dell’Associazione e col Consiglio Nazionale.
2. Il Consigliere Nazionale incaricato ha il compito di tenere costantemente informati gli Associati del raggruppamento a lui affidato sugli argomenti dibattuti e sulle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale e di tenere costantemente informato il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo delle istanze e delle esigenze degli Associati del raggruppamento.
Articolo 17 – Il Comitato Esecutivo
1. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio Nazionale costituisce il Comitato Esecutivo regolato dal presente articolo.
2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, dai due Vice – Presidenti e da due Consiglieri Nazionali eletti dal Consiglio Nazionale.
3. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nell’attività di direzione dell’Associazione.
4. Il Comitato Esecutivo si riunisce senza formalità su convocazione del Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le riunioni formali del Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate. L’intervento a dette riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazioni purché sia garantita l’esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti trattati, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.
6. In caso di dimissioni o di definitiva indisponibilità di un componente del Comitato Esecutivo, il Consiglio Nazionale provvede alla elezione del sostituto, su proposta del Presidente.
Articolo 18 – I Vice Presidenti
1. I due Vice – Presidenti dell’Associazione sono eletti dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice-‐ Presidente più anziano sostituisce il Presidente, assumendone i poteri.
3. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell’attività di direzione dell’Associazione e collaborano attivamente e operativamente con lo stesso per il raggiungimento degli scopi associativi.
Articolo 19 – Il Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti, scelti di norma tra gli esperti del settore delle Scommesse e dei Giochi, eletti dall’Assemblea degli Associati, con le modalità previste dall’art. 24.
2. Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente.
3. Con l’assunzione della qualità di Associato, ciascun Associato accetta la competenza del Collegio dei Probiviri rispetto ad ogni controversia relativa a diritti disponibili che possa insorgere con altri Associati in ordine all’adempimento dei doveri e all’esercizio dei diritti derivanti dallo Statuto dell’Associazione.
4. Il Collegio dei Probiviri è investito della questione mediante richiesta scritta, che deve contenere l’esposizione dei fatti e l’indicazione delle prove. Il Collegio dei Probiviri trasmette copia della richiesta e della documentazione ad essa allegata agli interessati e convoca le parti perché possano esporre oralmente le loro ragioni.
5. Il Collegio dei Probiviri accerta i fatti oggetto della controversia e interpone i propri buon uffici per giungere ad una amichevole composizione della controversia; ove ciò non risulti possibile, ne dà atto a verbale e decide secondo equità.
6. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
7. In caso di dimissioni o di definitiva indisponibilità di un componente del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Nazionale provvede alla sostituzione, portando a ratifica la nomina alla prima Assemblea utile.
8. Il Collegio dei Probiviri esercita inoltre le funzioni di cui all’articolo 14, comma 3.
Articolo 20 – Il Controllore contabile
1. La contabilità dell’Associazione è verificata da un Controllore contabile, eletto dall’Assemblea degli Associati con le modalità previste dall’art. 24.
Art. 21 – Diritti di voto in Assemblea
1. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 5 ogni Associato ha diritto ad un numero di voti ragguagliato all’importo della Quota Associativa determinata in base alla relativa delibera del Consiglio Nazionale vigente al momento di convocazione dell’Assemblea.
2. Per calcolare i voti a cui ciascun Associato ha diritto, l’importo della Quota Associativa riferita a ciascun Associato deve essere suddiviso per un quoziente pari a 100 (cento); il risultato così ottenuto è pari al numero di voti esprimibili in Assemblea dall’Associato a cui si riferisce la Quota Associativa; in caso di decimali, il risultato deve essere arrotondato all’unità inferiore.
Articolo 22 – Elezione del Presidente dell’Associazione
1. Per la elezione del Presidente dell’Associazione si procederà secondo la procedura e le modalità di seguito indicate:
a) il Presidente dell’Assemblea dichiara il numero totale di Associati iscritti all’Associazione, il numero totale degli Associati presenti in Assemblea ed il numero totale dei voti a cui gli Associati presenti in Assemblea hanno diritto;
b) L’Assemblea delibera l’orario di inizio delle operazioni di voto, tenendo conto anche di quanto previsto ai commi successivi e all’articolo 13;
c) ciascun Associato può presentare una candidatura scrivendo di proprio pugno in un apposito spazio posto alla vista dei presenti e denominato “Elenco dei candidati a Presidente dell’Associazione” il nome ed il cognome della persona fisica candidata;
d) la candidatura deve essere presentata almeno quindici minuti prima dell’orario di inizio delle operazioni di voto ; entro lo stesso termine l’interessato deve accettare tramite apposita dichiarazione scritta rilasciata al Segretario dell’Assemblea, anche tramite un Associato, la propria candidatura. Ove l’interessato non accetti entro tale termine la propria candidatura, la stessa si riterrà come mai presentata;
2. Il Segretario dell’Assemblea riceve in consegna dette dichiarazioni, mettendole a verbale indicando l’ora esatta di ricevimento ed attribuendo ad esse il numero progressivo di presentazione.
3. Scaduti i quindici minuti prima dell’inizio delle operazioni di voto, il Presidente dell’Assemblea dichiara scaduto il termine di presentazione delle candidature; quindi con la collaborazione del Segretario verifica che le candidature scritte nell’apposito spazio denominato “Elenco dei candidati a Presidente dell’Associazione” siano state accettate dagli interessati. Ove risulti che una candidatura non è stata accettata dall’interessato, il Presidente provvederà a cancellare la stessa dandone comunicazione all’Assemblea; tutte le candidature non cancellate costituiscono quindi l’Elenco dei candidati a Presidente dell’Associazione”.
4. Il Presidente legge all’Assemblea l’Elenco dei candidati a Presidente dell’Associazione e dichiara quindi l’inizio delle operazioni di voto.
5. Nel caso in cui l’Elenco dei candidati a Presidente dell’Associazione sia composto da un’unica candidatura, l’Assemblea può procedere per acclamazione.
6. Nel caso invece l’Elenco dei candidati a Presidente dell’Associazione sia composto da più candidature, la votazione deve essere fatta mediante l’indicazione, su un’apposita scheda predisposta dall’Associazione e siglata dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, del nome e cognome del candidato prescelto.
7. Alla carica di Presidente dell’Associazione risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il voto da tanti Associati che rappresentino almeno il 50% (cinquantapercento) più uno dei diritti di voto a cui gli Associati presenti in Assemblea hanno diritto.
8. Sono dichiarate nulle le schede che non consentono di individuare con certezza la volontà dell’elettore, nonché quelle nelle quali il voto risulti espresso a favore di persona che non risulti nell’Elenco dei candidati a Presidente dell’Associazione.
9. Nel caso in cui nessun candidato ottenga il numero di voti di cui al precedente comma 7), si procede tramite ballottaggio.
10. Al ballottaggio sono ammessi i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
11. In caso di ballottaggio, alla carica di Presidente risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
12. Sono dichiarate nulle le schede che non consentano di individuare con certezza la volontà dell’elettore, nonché quelle nelle quali il voto risulti espresso a favore di una persona che non risulti ammessa al ballottaggio.
13. Il Presidente dell’Assemblea proclama l’eletto.
Articolo 23 – Elezione del Consiglio Nazionale
1. Dopo che il Presidente dell’Assemblea ha proclamato l’eletto a Presidente della Associazione, si procederà per la elezione del Consiglio Nazionale secondo la procedura e le modalità di seguito indicate .
2. Il Presidente dell’Assemblea dichiara:
a) il numero totale di Associati iscritti all’Associazione ed il numero totale dei voti a cui gli stessi hanno diritto nell’ipotesi in cui tutti fossero presenti in Assemblea (di seguito “numero totale di voti”);
b) il numero dei voti a cui hanno diritto gli Associati che esercitano la propria attività direttamente grazie ad una concessione loro rilasciata dall’Ente Pubblico competente (di seguito “ Imprese concessionarie”) nell’ipotesi in cui tutti detti Associati fossero presenti in Assemblea, e la conseguente percentuale di detti voti in relazione al “numero totale di voti” (di seguito “quorum delle Imprese concessionarie”);
c) il numero dei voti a cui hanno diritto gli Associati che esercitano una attività diversa da quella delle “imprese concessionarie” (di seguito le “altre Imprese”) nell’ipotesi in cui tutti detti Associati fossero presenti in Assemblea, e la conseguente percentuale di detti voti in relazione al “numero totale dei voti” (di seguito “quorum delle altre Imprese”).
3. L’Assemblea delibera quindi:
a) il numero dei componenti il Consiglio Nazionale da eleggere a mente di quanto previsto dall’articolo 14;
b) l’orario di inizio delle operazioni di voto, tenendo conto anche di quanto previsto ai commi successivi e all’articolo 13.
4. Nel caso in cui sia il “quorum delle Imprese concessionarie” che il “quorum delle altre Imprese” sia pari ad almeno il 30%, troverà applicazione il successivo comma 5.; nel caso invece in cui il “quorum delle Imprese concessionarie” sia inferiore al 30%, o il “quorum delle altre Imprese” sia inferiore al 30%, troverà applicazione il successivo comma 6.
5. Nel caso in cui sia il “quorum delle Imprese concessionarie” che il “quorum delle altre Imprese” sia pari ad almeno il 30%, l’Assemblea procederà nel modo seguente:
a) uno o più Associati potranno presentare una lista di candidati che deve tassativamente:
-
- essere composta da un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio Nazionale da eleggere;
- essere composta in modo che i candidati in rappresentanza delle “imprese concessionarie” siano pari ad almeno il 30% (più l’eventuale arrotondamento per eccesso) del numero complessivo dei candidati che compongono la lista;
- essere composta in modo che i candidati in rappresentanza delle “altre imprese” siano pari ad almeno il 30% (più l’eventuale arrotondamento per eccesso) del numero complessivo dei candidati che compongono la lista;
b) la lista deve essere presentata almeno quindici minuti prima dell’inizio delle operazioni di voto e deve contenere:
i) il nome e il cognome di ciascuna delle persone fisiche candidate e costituenti la lista stessa;
ii) per ogni candidato: se la persona fisica è candidata in rappresentanza delle “Imprese concessionarie”, dopo il nome ed il cognome deve essere aggiunta la dizione: “in rappresentanza delle Imprese concessionarie”; se invece la persona fisica è candidata in rappresentanza delle “altre Imprese”, dopo il nome ed il cognome deve essere aggiunta la dizione “in rappresentanza delle altre Imprese”. Nessun candidato può esserlo in due liste; nessun candidato può esserlo in rappresentanza sia delle “Imprese concessionarie” che delle “altre Imprese”; tutti i candidati devono esserlo in rappresentanza o delle “Imprese concessionarie” o “delle altre Imprese” ;
iii) la firma per accettazione della candidatura di ciascun candidato;
iv) il nome e il cognome e la relativa firma dell’Associato o degli Associati presentatori. Ciascun Associato non può presentare più liste; un Associato presentatore non può essere candidato. Ogni lista deve essere presentata da almeno un Associato.
c) il Segretario dell’Assemblea riceve in consegna ciascuna lista mettendola a verbale, indicando l’ora esatta di ricevimento ed attribuendo ad essa il numero progressivo di presentazione;
d) scaduti i quindici minuti prima dell’inizio delle operazioni di voto, il Presidente dell’Assemblea dichiara scaduto il termine di presentazione delle liste; quindi con la collaborazione del Segretario verifica la regolarità delle liste presentate. Ove risulti che una lista non abbia anche uno solo dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), la stessa viene esclusa e considerata come mai presentata;
e) il Presidente legge all’Assemblea l’elenco delle liste e dei candidati che le compongono, individuandole con il numero attribuito a ciascuna di esse e dichiara quindi l’inizio delle operazioni di voto. Il Presidente espone quindi le liste presentate in un apposito spazio alla vista dei presenti;
f) la votazione deve essere fatta mediante l’indicazione, su un’apposita scheda predisposta dall’Associazione e siglata dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, del numero della lista prescelta;
g) alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono quindi attribuiti un numero di seggi direttamente proporzionale al numero di voti ottenuti con arrotondamento all’unità superiore; alle altre liste vengono quindi attribuiti i seggi rimanenti in proporzione al numero di voti ottenuti con eventuale arrotondamento all’unità superiore a favore della lista che, tra dette altre liste, ha ottenuto il maggior numero di voti;
h) per ciascuna lista risultano quindi eletti alla carica di Consiglieri nazionali un numero di candidati pari al numero dei seggi attribuiti individuati in base all’ordine di candidatura all’interno di ciascuna lista ad iniziare dal primo.
6. Nel caso invece in cui il “quorum delle Imprese concessionarie” sia inferiore al 30%, o il “quorum delle altre Imprese” sia inferiore al 30%, si procederà nel modo seguente:
a) uno o più Associati potranno presentare una lista di candidati che deve tassativamente: essere composta da un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio Nazionale da eleggere;
b) la lista deve essere presentata almeno quindici minuti prima dell’inizio delle operazioni di voto e deve contenere:
i) il nome e il cognome di ciascuna delle persone fisiche candidate e costituenti la lista stessa;
ii) per ogni candidato se la persona fisica è candidata in rappresentanza delle “Imprese concessionarie”, dopo il nome ed il cognome deve essere aggiunta la dizione: “in rappresentanza delle Imprese concessionarie”; se invece la persona fisica è candidata in rappresentanza delle “altre Imprese”, dopo il nome ed il cognome deve essere aggiunta la dizione “in rappresentanza delle altre Imprese”.
iii) Nessun candidato può esserlo in due liste; nessun candidato può esserlo in rappresentanza sia delle “Imprese concessionarie” che delle “altre Imprese”; tutti i candidati devono esserlo in rappresentanza o delle “Imprese concessionarie” o “delle altre Imprese” ;
iv) la firma per accettazione della candidatura di ciascun candidato;
v) il nome e il cognome e la relativa firma dell’Associato o degli Associati presentatori. Ciascun Associato non può presentare più liste; un Associato presentatore non può essere candidato. Ogni lista deve essere presentata da almeno un Associato.
c) il Segretario dell’Assemblea riceve in consegna ciascuna lista mettendola a verbale indicando l’ora esatta di ricevimento ed attribuendo ad essa il numero progressivo di presentazione;
d) scaduti i quindici minuti prima dell’inizio delle operazioni di voto, il Presidente dell’Assemblea dichiara scaduto il termine di presentazione delle liste; quindi con la collaborazione del Segretario verifica la regolarità delle liste presentate. Ove risulti che una lista non abbia anche uno solo dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), la stessa viene esclusa e considerata come mai presentata;
e) il Presidente legge all’Assemblea l’elenco delle liste e dei candidati che la compongono individuandole con il numero attribuito a ciascuna di esse e dichiara quindi l’inizio delle operazioni di voto. Il Presidente espone quindi le liste presentate in un apposito spazio alla vista dei presenti;
f) la votazione deve essere fatta mediante l’indicazione, su un’apposita scheda predisposta dall’Associazione e siglata dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, del numero della lista prescelta;
g) alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono quindi attribuiti un numero di seggi direttamente proporzionale al numero di voti ottenuti con arrotondamento all’unità superiore; alle altre liste vengono quindi attribuiti i seggi rimanenti in proporzione al numero di voti ottenuti con eventuale arrotondamento all’unità superiore a favore della lista che, tra dette altre liste, ha ottenuto il maggior numero di voti;
h) per ciascuna lista risultano quindi eletti alla carica di Consiglieri nazionali un numero di candidati pari al numero dei seggi attribuiti individuati in base all’ordine di candidatura all’interno di ciascuna lista ad iniziare dal primo.
7. Il Presidente della Assemblea proclama gli eletti.
Articolo 24 – Elezione del Collegio dei Probiviri e del Controllore contabile
1. Dopo che il Presidente dell’Assemblea ha proclamato gli eletti a componenti il Consiglio Nazionale, si procederà per la elezione del Collegio dei Probiviri e del Controllore contabile.
2. Per la elezione del Collegio dei Probiviri valgono, in quanto applicabili, le norme per l’elezione del Consiglio Nazionale di cui al precedente art. 23. comma 6.
3. er la elezione del Controllore contabile valgono, in quanto applicabili, le norme per l’elezione del Presidente dell’Associazione di cui al precedente art. 22.
Articolo 25 – Il Direttore
1. Il Direttore:
a) coadiuva il Presidente, il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo dei quali attua le disposizioni;
b) sovrintende a tutti gli uffici e i servizi, ne coordina l’attività e provvede al buon funzionamento di essi;
c) partecipa senza diritto di voto, all’Assemblea, alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo e a tutte le riunioni indette dagli organi dell’Associazione;
d) può essere delegato dal Presidente al compimento di particolari atti e funzioni quali, a titolo meramente esemplificativo, l’esecuzione di operazioni sia attive che passive con istituti bancari.
Articolo 26 – Patrimonio sociale
1. Il Patrimonio sociale dell’Associazione è costituito dai contributi degli Associati, da eventuali lasciti o donazioni e dai beni acquistati con tali contributi, lasciti o donazioni.
2. Ogni anno deve essere predisposto, a cura del Consiglio Nazionale, il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione che deve essere approvato annualmente dall’Assemblea Ordinaria degli Associati.
3. E’ vietato durante la vita dell’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che ciò non sia imposto da norme di Legge.
4. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa disposizione di Legge.
Articolo 27 – Disposizione finale
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile.