Nuovo DPCM: confermata la chiusura fino al 5 marzo delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo

Nuovo DPCM: confermata la chiusura fino al 5 marzo delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo

Nuovo DPCM: confermata la chiusura fino al 5 marzo delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo

Il decreto legge recante "Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19", approvato dal Consiglio dei Ministri nella notte di mercoledì 13 gennaio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, in vigore fino al 5 marzo, prevede il divieto di spostamento tra Regioni fino al 15 febbraio, conferma il coprifuoco tra le 22 e le 5 e la suddivisione in zone gialle, arancioni e rosse, e individua una nuova zona "bianca", in cui sarà consentita la riapertura delle attività, nella quale si collocheranno le Regioni «con un livello di rischio basso, in cui si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti».

 

2004120 – 2020.03.08 – Comunicazione -Sospensione attività per emergenza Coronavirus

2004120 – 2020.03.08 – Comunicazione  -Sospensione attività per emergenza Coronavirus

Gentile Associato,

nel link a fondo pagina è presente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato oggi su proposta del Ministro della Salute che, all'articolo 2, punto 1 lettera c), indica che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale

CON EFFETTO IMMEDIATO È DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

di pub, scuole di ballo, SALE GIOCO, SALE SCOMMESSE e SALE BINGO, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione”.

La sospensione è in vigore da oggi, 8 marzo 2020, e fino al 3 aprile 2020, salve diverse previsioni che potranno essere decise dalle autorità competenti; invitiamo tutti gli Associati ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni del Decreto.

Evidenziamo, inoltre, per gli Associati che svolgano l’attività anche nei punti gioco (corner), che l’art. 2, punto 1, lett. f) del Decreto indica che i gestori di tutti gli esercizi commerciali, all’aperto e al chiuso, devono garantire l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Seguiranno ulteriori comunicazioni riferite ai profili amministrativi e agli adempimenti conseguenti alla sospensione dell’attività.

Cordiali saluti.

Segreteria A.GI.SCO.

2004120 – 2020.03.08 – Comunicazione – All. 1 – Decreto Coronavirus 08.03.2020