Agipronews: Bando scommesse, il Tar revoca lo stop alla gara

13/03/2013 Ore 11:48

Bando scommesse, il Tar revoca lo stop alla gara

ROMA – Il Tar Lazio revoca il decreto con lo stop alla gara per 2000 nuovi punti scommesse. Il provvedimento monocratico è stato preso dopo che la società Agile spa, che aveva presentato il ricorso iniziale, é stata “autonomamente ammessa con riserva alla gara“ dall`Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si legge nel provvedimento. Con un nuovo decreto, i giudici amministrativi hanno revocato lo stop imposto alla gara, che adesso potrà riprendere al piú presto con la nuova convocazione degli operatori per l`apertura delle buste con le offerte economiche.

PG/Agipro

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COMUNICATO STAMPA AAMS: Bando scommesse: TAR Lazio sospende procedura di gara

http://www.aams.gov.it/sites/aams2008/files/DOCUMENTI-NEW/COMUNICATI/2013/Tar_Lazio_gara_scommesse.pdf

COMUNICATO STAMPA AAMS

Bando scommesse: TAR Lazio sospende procedura di gara – Udienza pubblica di oggi rinviata successivamente alla decisione del Tribunale 

Roma, 12 marzo 2013 – Si comunica che il Tar Lazio, accogliendo il ricorso presentato dalla società  Agile SpA, ha sospeso in via provvisoria, fino alla sua discussione in Camera di Consiglio il 10 aprile prossimo, la procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, prevista dall'articolo 10 comma 9 octies del dl 16/2012. 

Pertanto l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, essendo obbligata a sospendere la procedura di gara fino alla data sopra indicata, alla luce del contenuto del decreto presidenziale, comunicherà il giorno della nuova convocazione dell'udienza pubblica, già fissato per oggi 12 marzo, appena sarà nota la decisione del Tribunale amministrativo.

Agipronews: Bando scommesse: Tar Lazio sospende procedura di gara

11/03/2013 Ore 20:00

Bando scommesse: Tar Lazio sospende procedura di gara

ROMA – Il bando di gara per l`assegnazione di 2000 punti scommesse è stato sospeso con un decreto presidenziale dal Tar Lazio su ricorso della società Agile. Lo apprende Agipronews da fonti legali e istituzionali. La procedura, che domani prevedeva l`apertura della busta B, sarebbe sospesa – apprende ancora Agipronews – fino al 10 aprile prossimo, data nella quale il Tar Lazio discuterà in Camera di Consiglio il ricorso dell`operatore. Agile si era rivolto ai giudici amministrativi per ottenere la riammissione alla gara. L`ordinanza sarebbe già stata notificata all`Agenzia della Dogane e dei Monopoli, quindi la Commissione aggiudicatrice – con molta probabilità – sospenderà le operazione in programma domani. NT/Agipro

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Comunicato Stampa Assosnai del 01/03/2013

Per esclusivo dovere di chiarezza nei confronti degli Associati, il Presidente Assosnai Francesco Ginestra, reputa nuovamente necessario evidenziare il carattere pretestuoso ed irrispettoso che anima le dichiarazioni di Stanleybet, che insiste ancora nel voler ridimensionare ed emarginare le sentenze del Tar Lazio che si sarebbero sempre espresse con un "tutto a posto" in merito alla normativa nazionale in materia, per essere poi smentite sistematicamente dai pronunciamenti del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Ue.

Sono ormai a tutti noti i rilievi critici formulati dalla Corte di Giustizia in merito a specifiche previsioni della normativa italiana disciplinanti le gare del 1999 e del 2006 ed i riflessi degli stessi sulla applicazione della norma penale contestata ai centri trasmissione dati (CTD). E' noto anche che l'ultima parola in termini di conformità della normativa nazionale ai principi europei spetta sempre al Giudice nazionale (al quale fa costante rinvio la Corte Ue), chiamato ad un esame coerente e sistematico delle norme in relazione alle specifiche esigenze e scopi perseguiti.

Nella recente sentenza n. 1884 del 20/02/13  (RG. 8592/2012) Il Tar del Lazio ha dettagliatamente esaminato la nuova normativa di gara evidenziando l'assenza di clausole dello stesso tenore di quelle "criticate" dalla sentenza Costa-Cifone, ponendo l’accento sull'impossibilità di far derivare dalle sentenze della Corte di Giustizia un diritto "perpetuo" ad operare tramite CTD, prescindendo dall'intero impianto normativo italiano, con la conseguente infondatezza della pretesa di veder sistematicamente riconosciuta la propria rete di CTD come presupposto di partecipazione alla nuova gara.

Senza voler entrare nel merito delle vicende giudiziarie cui fa riferimento l’operatore estero, nel proprio excursus teso a sminuire ancora le pronunce del giudice amministrativo, è doveroso ricordare che proprio relativamente all'impugnativa della gara Superenalotto, il Consiglio di Stato Sez. IV, con sentenza n. 4115 del 03/09/2008 (RG. 10192/07) ha respinto le doglianze incentrate sulle clausole di decadenza di cui allo schema di convenzione, il cui tenore è, in parte, simile se non identico a quello delle clausole della nuova gara. Si legge nella sentenza "stava all'appellante (Stanley) verificare nell'ambito delle proprie strategie imprenditoriali, l'opportunità e la convenienza di una partecipazione alla gara in presenza del "rischio" che, all'esito di un'eventuale aggiudicazione, lo svolgimento della predetta attività (…) potesse essere considerato dall'Amministrazione aggiudicatrice quale causa di decadenza dalla concessione" (pag. 16).   

Il Supremo Giudice Amministrativo ha, peraltro, respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per essere la stessa formulata in modo del tutto generico.

Occorre, sempre a soli fini di chiarezza, precisare che Assosnai, in doverosa difesa degli interessi della categoria rappresentata, ha sempre affermato la necessità di contrastare tutte le forme di raccolta non autorizzata di scommesse che si traducono in un danno oggettivo per gli operatori che sottostanno a tutte le prescrizioni dettate dal nostro legislatore.

Inoltre l’operatore estero non afferma il vero scrivendo che non ha interesse a “focalizzarsi nuovamente sul contrasto agli operatori storici, che oggi operano senza licenza da circa 8 mesi in virtù di una legge che (l’operatore) potrebbe chiedere ai giudici civili di disapplicare, anche con provvedimento d’urgenza” poiché con ben due ricorsi (RG. 6258/2012 e RG. 8590/2012) l’operatore ha chiesto la revoca di tutte le concessioni scommesse in essere e, in particolare, delle concessioni 2000 Rinnovate nel 2006 ed attualmente in proroga in attesa della chiusura del bando 2012. Questo vuol dire focalizzarsi su gli altri operatori privi di concessione?

E' quindi giunta l'ora di abbandonare ingiustificati e strumentali personalismi e la mania di persecuzione che attanaglia questo operatore senza concessione, oggi circondato dai "nuovi abusivi" che logorano quello che più che un mercato assomiglia ormai più ad una giungla e che AAMS ci dica come intende attivarsi presso l'autorità giudiziaria ed in particolare presso le Procure della Repubblica affinché la nuova gara e l'orientamento espresso dal TAR siano portati all'attenzione dei magistrati che decidono delle sorti dei centri raccolta scommesse privi di concessione AAMS.