Circolare: 2013620 – 2020.12.21 – Fisco – Compenso amministratori

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- 2013620 – 2020.12.21 – Fisco – Compenso amministratori
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2013320 – 2020.12.16 – Fisco – Detrazione IVA fatture a cavallo d’anno
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Al fine di permettere una maggiore adesione all'iniziativa "DPCM chiusure – Istanza Risarcitoria e Ricorso Tar", illustrata con circolare 2013120 del 09.12.2020, lo Studio Lorenzoni ci ha informato che la documentazione indicata nella circolare può essere inviata entro lunedì 14 dicembre.
Per agevolare l'invio di quanto necessario, in alternativa all'invio via mail e qualora si disponga di un account google, lo Studio informa che è possibile utilizzare il modulo on line, raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/SQfxJUohr2cDtFck7
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Come noto la Cassazione, con sentenza pubblicata il 26 ottobre 2010 ha ripristinato la validità del Lodo Di Majo, rinviando la causa alla Corte d’Appello per la definizione finale.
Gli Avvocati Filippo Lattanzi e Filippo Satta, difensori dei precedenti gradi di giudizio, hanno indicato la necessità immediata di riassumere la causa presso la corta di Appello.
Evidenziamo che qualora il giudizio non venga riassunto in corte d’Appello l’intero processo instaurato fino ad oggi sarebbe nullo, con l’effetto di far nuovamente cessare la validità del Lodo.
Il 4 dicembre 2020, a mezzo mail/pec è stata inviata, a tutti i ricorrenti assistiti dagli avv.ti Lattanzi e Satta dei quali si dispone di recapito aggiornato, una nota di approfondimento dei legali, la copia della sentenza e il testo della procura da conferire allo Studio Legale entro il 30 dicembre 2020.
In caso di mancata ricezione della comunicazione Agisco del 4 dicembre 2020, le imprese Associate possono segnalare a mezzo mail (agisco@assoagisco.it ) il recapito PEC e mail al quale ricevere la documentazione.
Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi di alcuni operatori del betting che contestavano il provvedimento con cui è stata istituita la nuova tassa dello 0,5% sulle scommesse, denominato "Fondo salva sport". Il Tribunale ha affermato che "il suddetto prelievo non si presenta come un’imposta diretta parametrata sui ricavi del concessionario, bensì come una forma di imposizione indiretta che colpisce la manifestazione di ricchezza consistente nella partecipazione al gioco delle scommesse, in quanto l’aliquota dello 0,5% si applica sul totale della raccolta al netto della sola imposta unica di cui al Decreto Legislativo 23
dicembre 1998, n. 504". Inoltre il Tar del Lazio sostiene che vada "rilevato che il sostegno ai soggetti operanti nel settore sportivo, che sono i protagonisti e gli organizzatori degli eventi sportivi oggetto delle scommesse, tutela evidentemente anche l’interesse dei
concessionari di scommesse sportive (con qualsiasi modalità effettuate) in quanto l’eventuale fallimento delle realtà sportive operanti sul mercato non potrebbe che ripercuotersi negativamente anche sull’attività dei concessionari che vedrebbero impoverita l’offerta di eventi sui quali è possibile effettuare le scommesse". Dunque "alla luce delle considerazioni esposte, che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso non appare assistito dai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per la concessione della richiesta misura cautelare" e fissa "la discussione nel merito del ricorso al 14 aprile 2021 al fine di trattarlo contestualmente ad altri ricorsi aventi analogo oggetto". Anche le società del Betting Exchange saranno colpite dal prelievo poiché "rappresenta una delle modalità consentite dalla concessione per la raccolta a distanza di giochi e scommesse e che, pertanto, sottrarre al prelievo introdotto la sola raccolta di scommesse “con interazione diretta tra giocatori” configurerebbe una disparità di trattamento non giustificata rispetto alla ratio del prelievo nonché alla sua finalità". ac/AGIMEG