RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS Legge di stabilità approda in Senato: domani in Aula il calendario dei lavori

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS Legge di stabilità approda in Senato: domani in Aula il calendario dei lavori

26/10/2015 | 11:40

Legge di stabilità approda in Senato: domani in Aula il calendario dei lavori

ROMA – A dieci giorni dall’approvazione in Consiglio dei ministri, è stata trasmessa ieri sera al Senato la Legge di Stabilità 2016, che ha ricevuto il via libera del Quirinale. Il provvedimento sarà inviato alla Commissione Bilancio – convocata per domani – per il parere preliminare: martedì alle 12 si riunirà la capigruppo di palazzo Madama per definire il calendario dell’esame del provvedimento; alle 16.30, il presidente del Senato Pietro Grasso riferirà in Aula e aprirà la sessione di bilancio. Le audizioni della Commissione dovrebbero svolgersi il 2 e il 3 novembre, per dare successivamente inizio della discussione del provvedimento (con la presentazione e votazione degli emendamenti), mentre da Bruxelles potrebbero arrivare delle richieste di modifica nel corso della settimana. 

LE NORME SUI GIOCHI  AUMENTO PREU SU SLOT E VLT – La legge di stabilità 2016 prevede un aumento del prelievo sulle slot al 15% e sulle VLT al 5,5%: una misura che – secondo le stime del Governo nella relazione tecnica – porterà nelle casse dello Stato 600 milioni all’anno dal 2016 al 2018: in particolare, per quanto riguarda le slot, “l’incremento di tassazione produrrebbe un maggior introito pari a 508 milioni di euro” e, per le VLT, il maggior introito sarebbe pari a 107 milioni di euro. In entrambi i casi, però, la relazione tecnica presuppone lo stesso livello di raccolta del 2014 anche per gli anni successivi, ma evidenza che su tale livello “potrebbero interferire gli sviluppi delle normative locali e delle relative modalità applicative”. Inoltre, l’incremento della tassazione “inciderebbe interamente sulla filiera (concessionari, gestori ed esercenti), senza possibilità di poterlo traslare sui giocatori se non variando la percentuale di pay out degli apparecchi)".  

SANATORIA CTD – Le agenzie di scommesse collegate ai bookmaker esteri che non hanno aderito alla sanatoria prevista dalla manovra 2014 hanno un’altra possibilità per regolarizzare la propria posizione, versando una tantum di 10mila euro e l’imposta unica pregressa. Con questa norma, il Governo – si legge nella relazione illustrativa – intende proseguire la linea di intervento a contrasto della raccolta parallela di scommesse, completamente “prive di regole”, che “desta ormai da tempo una seria preoccupazione”, sia per la mancata tutela dei giocatori, in particolare i minori, sia per gli effetti sulla competitività delle società regolarmente autorizzate e sugli incassi dello Stato. Per rendere ancora più efficace l’azione di contrasto e “intercettare gli introiti” dei centri non autorizzati, inoltre, il Governo prevede di agire sugli operatori senza licenza che abbiano una “stabile organizzazione” nel nostro Paese, tramite gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate: i centri pagheranno – oltre all’imposta unica anche per l’attività pregressa accertata e le relative sanzioni – anche un extraprelievo. E’ previsto un intervento degli “intermediari finanziari” – dunque banche e istituti di credito – sui versamenti dei centri verso gli operatori esteri: dove è verificata la “stabile organizzazione” verrà applicata una “ritenuta d’acconto pari al 25 per cento” sugli importi “generalmente pagati con carte di credito e bonifici internazionali” dai gestori dei punti alle società estere.  Dalla nuova sanatoria, però, il Governo "ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito". Nella sanatoria dello scorso anno, si legge nella relazione tecnica, era prevista “la partecipazione di 3.500 soggetti (pari al 50% dei circa 7.000 soggetti che si ritiene operino sul territorio dello Stato)", per un introito di 187 milioni. In realtà “hanno aderito alla procedura di regolarizzazione poco meno di 2.200 soggetti”: una scarsa adesione spiegata con “il costo elevato dell’obbligo di corrispondere l’imposta unica arretrata e la “prospettiva di regolarizzarsi mediante gara”, prevista nel 2016. 

GARA SCOMMESSE – Con una gara da svolgere dal 1° maggio, saranno assegnate le concessioni – della durata di nove anni – di 10 mila agenzie di scommesse (con base d’asta non inferiore a 32 mila euro) e di 5 mila corner (con base d’asta di 18mila euro), per un totale stimato dal Governo, nella relazione tecnica, in 410 milioni di euro. Nella relazione illustrativa si precisa che attualmente sono circa 17 mila i punti gioco, compresi i 2 mila centri “emersi” nella precedente sanatoria, di cui 15 mila operativi, al netto di corner esclusivamente ippici “attualmente di scarsa attrattività e redditività”. La nuova gara metterà a bando “un numero di diritti inferiore al totale odierno”, con 10 mila negozi e 5 mila corner, di cui solo mille potranno essere installati “in bar ed esercizi similari” che hanno come attività principale “la somministrazione di alimenti e bevande”.  

GARA BINGO – Nel 2016 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettuerà una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il bingo con una soglia minima da 350 mila euro, per un totale una tantum – si legge nella relazione tecnica del Governo – di 73,5 milioni. La base d’asta è stata innalzata dai 200 mila euro della gara 2014 a 350 mila euro, "considerata la maggiore durata prevista per le nuove concessioni pari a 9 anni, rispetto ai 6 previsti per la gara precedente", spiega la relazione illustrativa. 

GARA GIOCO ONLINE – La norma contenuta nella Legge di Stabilità prevede che "la gara per il gioco online sia bandita per l’attribuzione di 120 concessioni" con base d’asta pari a 200 mila euro. Il Governo prevede di incassare 24 milioni una tantum. La nuova gara consentirà "da un lato, a coloro che vogliono proseguire la raccolta dei giochi a distanza – in particolare delle scommesse – di dotarsi di titolo idoneo e, dall’altro, l’ingresso ai soggetti che volessero accedere alla rete legale", si legge nella relazione illustrativa. 

MODALITA’ TECNICHE DEI GIOCHI – Data la natura strategica delle decisioni sulle modalità tecniche dei giochi, la Legge di Stabilità prevede che “tali modalità vengano stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”. La legge del 2001 sul rilancio dell’economia, invece, prevedeva che le modalità tecniche fossero stabilite con decreto dirigenziale. 

CESSIONE RETE – Il Governo ha deciso di abrogare la norma che prevede la cessione gratuita della rete di gestione e raccolta del gioco all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al termine del periodo di concessione. Tale norma – che era stata introdotta per evitare una “carenza” di servizio di raccolta e di “presidio” di ordine pubblico e sicurezza – potrebbe costituire un ostacolo alla partecipazione alle prossime gare per le scommesse, bingo e gioco a distanza, si legge nella relazione illustrativa del Governo alla manovra. MSC/Agipro  

LEGGE STABILITA’ – ULTIMA VERSIONE ART. 48 GIOCHI

LEGGE STABILITA’ – ULTIMA VERSIONE ART. 48 GIOCHI

Art. 48 (Disposizioni in materia di giochi)

  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 15 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.
  2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.
  3. Ai soggetti previsti dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645, nei quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. nelle lettere a) e b) del comma 643, le parole: “31 gennaio 2015” e “5 gennaio 2015” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “31 gennaio 2016” e “5 gennaio 2016”;
  2. nella lettera c) del comma 643, le parole: “28 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”;
  3. nelle lettere e) e i) del comma 643, la parola: “2015”, dovunque compaia, è sostituita dalla seguente: “2016” e le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”;
  4. nella lettera g) del comma 644, le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.
  1. Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del  servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell’arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l’Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall’informativa dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 162, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Laddove, all’esito del predetto procedimento in contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l’Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.
  3. A seguito di segnalazione dell’ Agenzia delle Entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.
  4. Il contribuente può comunque presentare, entro 60 giorni dall’inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.
  5. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti e presso punti di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;

b) base d’asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;

d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

  1. All’articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.
  2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 636:
  1. nella alinea, le parole:  “anni 2013 e  2014” e “2014”  sono sostituite  rispettivamente dalle seguenti: “anni dal 2013 al 2016” e “2016, a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco”; inoltre, le parole “alla riattribuzione delle medesime concessioni” sono soppresse;
  2. nella lettera a) le parole euro 200.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 350.000”;
  3. nella lettera b) le parole “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “nove anni, non rinnovabile”;
  4. nella lettera c), le parole: “euro 2.800” e “euro 1.400” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “euro 5.000” e “euro 2.500”; inoltre, dopo le parole: “concessione riattribuita” sono aggiunte le seguenti: “, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga”;
  5. la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione”;
  6. dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato”;
  1. al comma 637 le parole “, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,” sono soppresse.
  1. In considerazione dell’approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettera da a) ad f) della legge 7 luglio 2009, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione pari ad euro 200.000.
  2. Il numero 26 della lettera b) del comma 78 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 è soppresso.

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS – LEGGE STABILITA’ 2016 SUI GIOCHI PUBBLICI

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS – LEGGE STABILITA’ 2016 SUI GIOCHI PUBBLICI

Stabilità 2016, Giochi: bozza Governo, aumento tassa su slot (+1,4%) e vlt (+0,5%), entrate per 460 milioni

Aumentano i prelievi su slot e videolotteries, si riaprono i termini per il condono delle agenzie estere senza concessione, apertura di un contenzioso fiscale con le società straniere che raccolgono gioco in Italia a cui potrà essere contestata la stabile organizzazione in Italia, una gara per le concessioni di scommesse da svolgere tra il primo maggio e il 31 luglio 2016 per 22mila punti. Sono le misure contenute nella bozza della legge di Stabilità 2016, che Agipronews ha potuto visionare.  

PRELIEVI SLOT – Il Prelievo sulle slot machine sale al 15 per cento, con un aumento di 1,4 punti, mentre sulle Vlt si passa dal 5 al 5,5 per cento. Le nuove entrate per lo Stato supereranno i 460 milioni di euro.

GARE SCOMMESSE, BINGO E ONLINE – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da espletare “dal 1° maggio al 31 luglio 2016”, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle scommesse. La durata della concessione sarà di nove anni per un numero di 15.000 diritti presso punti di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 7.000 diritti per chi ha un’attività accessoria di gioco. In caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione. Le basi d’asta per le due tipologie di gioco sono 30mila e 15mila euro. Per il Bingo, la base d’asta sarà di 250mila euro, mentre per il gioco online sarà bandita una gara per 80 licenze a 200mila euro ciascuna. Dalle gare, il Governo prevede di incassare complessivamente mezzo miliardo di euro.

SANATORIA AGENZIE ESTERE – Si riaprono i termini per il condono delle agenzie di scommesse collegate a bookmaker esteri non dotate di concessione, che non avevano approfittato dell’occasione fornita nella legge di Stabilità 2015. Le condizioni di accesso saranno le stesse, quindi un versamento una tantum di 10mila euro.  Quest’anno il condono a cui hanno aderito 2.200 agenzie ha portato nelle casse statali 40 milioni, oltre a un aumento della raccolta e della relativa imposta unica.

STABILE ORGANIZZAZIONE – L’Agenzia delle Entrate convocherà  in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, che raccolgono giochi e scommesse in Italia, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, “superino, nell’arco di un periodo non inferiore a sei mesi, un milione di euro”. Laddove, all’esito del predetto procedimento in contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l’Agenzia delle Entrate emetterà motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.

NT/Agipro 

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RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS – Scommesse, Obiettivo 2016 al Consiglio di Stato: “Libera iniziativa unica soluzione per risolvere ambiguità del mercato”

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS – Scommesse, Obiettivo 2016 al Consiglio di Stato: “Libera iniziativa unica soluzione per risolvere ambiguità del mercato”

05/10/2015 | 08:32

Scommesse, Obiettivo 2016 al Consiglio di Stato: "Libera iniziativa unica soluzione per risolvere ambiguità del mercato"

ROMA – L’autorizzazione ufficiale dei Monopoli alla libera iniziativa degli operatori è l’unica soluzione per risolvere l’ambiguità del mercato delle scommesse in Italia. E’ la provocatoria conclusione a cui giunge Obiettivo 2016 nel ricorso depositato in queste ore al Consiglio di Stato. La società si oppone alla sentenza del Tar Lazio dello scorso marzo, con la quale veniva respinta la richiesta di operare come bookmaker senza concessione statale. Un’idea formalmente impossibile da soddisfare ma utile per sottolineare lo scenario "sdoppiato" del mercato: da una parte gli operatori italiani, regolarmente muniti di concessione, dall’altra i bookmaker esteri, privi di autorizzazione statale e senza i vincoli imposti dalla concessione. "Nell’attuale contesto normativo – si legge nel ricorso – un ’assenso’ ufficiale di ADM all’iniziativa di qualsiasi operatore è l’unico modo per garantire piena applicazione non solo dei principi di libertà di circolazione e stabilimento ribaditi dalla Corte di Giustizia europea, ma anche e soprattutto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione tra imprese, diverse solo per nazionalità, che intendono operare nello stesso settore".  Obiettivo 2016 sottolinea che, nel corso degli anni, si è affermato un quadro normativo chiaro: "Tutte le disposizioni del nostro ordinamento e le prassi che, recependo il diritto europeo, generano una paradossale disparità di trattamento a danno dei cittadini italiani non hanno ragion d’essere alcuna: devono essere disapplicate". Per questo, secondo la società, i Monopoli sarebbero tenuti a tenere in considerazione tale disposizione, soprattutto alla luce del condono per i centri non autorizzati previsto dalla legge di stabilità 2015: "Ciò che la ‘sanatoria’ sembra confermare è la inconsistenza della ragione addotta a motivo del diniego opposto all’istanza di Obiettivo 2016 e cioè che i titoli abilitativi reclamati dalla ricorrente non sarebbero contemplati dal quadro giuridico-istituzionale nel quale essa stessa opera, dato che invece il legislatore ha ben integrato il quadro giuridico-istituzionale dotando i CTD di un titolo abilitativo a sanatoria della loro operatività priva di concessione". Una palese violazione del principio di uguaglianza, secondo la società, che dunque oltre al consenso per operare senza concessione solleva al Consiglio di Stato anche la questione di legittimità costituzionale. LL/Agipro 

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05/10/2015 | 08:52

Obiettivo 2016 al Consiglio di Stato, Ughi: "Proroga concessioni senza gara significherebbe la fine del sistema"

ROMA – "Noi lottiamo perché non ci sia più lo sdoppiamento della rete e di conseguenza tutte le nostre azioni giuridiche vanno avanti. Dato che il Governo non prende decisioni, chiederemo ai giudici di esporsi". Così Maurizio Ughi, amministratore unico di Obiettivo 2016, commenta ad Agipronews la decisione di andare avanti in Consiglio di Stato. La società ha depositato in queste ore un ricorso a Palazzo Spada contro la sentenza del Tar Lazio dello scorso marzo, con la quale veniva respinta la richiesta di operare come bookmaker senza concessione statale. "Il Tar ha detto che tutto si sarebbe risolto con il riordino del settore previsto dalla delega fiscale – spiega Ughi – Di fatto, però, la delega è defunta e in questo modo lo Stato ci spinge a chiedere ancora attenzione su questo problema. Il Governo avrebbe potuto risolvere la questione con il codice dei giochi che avrebbe portato alla definizione di tutti i rapporti tra concessionari e Stato, senza lasciare aperto il discorso dello sdoppiamento della rete – prosegue Ughi – Se questo fosse avvenuto mi sarei sentito obbligato moralmente nei confronti del Governo a non riprendere in mano il ricorso". Una rete unica, questa la richiesta più volte ribadita dall’amministratore unico di Obiettivo 2016: "La mia linea rimane sempre la stessa e la porto avanti con sistemi di approccio diversi", aggiunge Ughi che in merito alla possibile proroga delle concessioni per le scommesse sportive e allo slittamento del bando inizialmente previsto per il 2016, chiarisce: "Le gare sono fatte apposta per permettere l’integrazione con nuovi soggetti a vantaggio degli operatori del settore e, di conseguenza, del consumatore finale. Sono necessarie per garantire la concorrenza come indicano anche le norme comunitarie". Un nuovo bando scommesse, dunque, è necessario perché "a giugno 2016 c’è la scadenza amministrativa di tutte le concessioni. – prosegue Ughi – Noi abbiamo sempre detto che fino alla nuova gara si dovevano studiare formule per arrivare a una rete unica. Il Governo dovrebbe garantire proprio questo e se non ci sarà una rete unica noi lotteremo e rivendicheremo che lo Stato, anche con la proroga, sta rinunciando e decretando la fine del sistema concessorio. Con la proroga lo Stato non solo non rispetta i termini che lui stesso aveva previsto ma ammette al regime concessorio operatori prima non ammessi e li ratifica, senza però consentire l’immissione di nuovi operatori nel mercato. Una situazione che porterà inevitabilmente alla fine del sistema concessorio". Il bando di gara per il 2016, dunque, ci deve essere, spiega ancora Ughi. "Non ammettiamo una proroga senza la definizione dei problemi esistenti. Perché lo Stato non vuole fare una nuova gara? Perché ha paura di cambiare il titolo abilitativo. Il decreto Balduzzi – spiega – ha previsto limiti nelle aree cosiddette ’sensibili’ ma ha lasciato l’autorizzazione ai punti già esistenti su territorio. Lo Stato, dunque, ha così affrontato il problema del gioco patologico e in parte lo ha risolto, ma rimangono sul territorio locali presidiati, come le sale scommesse, e locali non presidiati come ricevitorie e esercizi pubblici dove un minore può entrare comunque anche se poi il titolare non lo fa giocare. Lo Stato con il codice dei giochi avrebbe risolto anche questo tipo di problema per questo il Governo prima di pensare a nuova proroga dovrebbe prevedere il cambio di titolo abilitativo con un nuovo concessionario anche in caso di proroga. Se così non fosse lo Stato continuerebbe a rinunciare al sistema concessorio con da una parte gli operatori transfrontalieri, e dall’altra i Comuni che fanno le loro regole senza prendere in considerazione quelle dello Stato. Sono queste le due minacce per il sistema concessorio". "E’ inutile – conclude Ughi – che il Governo faccia finta di non capire. Bisogna affrontare il problema e prendere in considerazione la regolarità del sistema altrimenti sembrerà che lo Stato voglia soltanto fare cassa dai giochi e tutti noi saremmo costretti a ricorrere alla Corte di giustizia europea per rivendicare i nostri diritti". SA/Agipro 

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