CIRCOLARI – 2009615 – 2015.11.13 – POLITICA – GESTORI SNAI RINEGOZIAZIONE CONTRATTO GESTIONE SNAI – AGGIORNAMENTO 1 + Allegata Lettera risposta SNAI

CIRCOLARI – 2009615 – 2015.11.13 – POLITICA – GESTORI SNAI RINEGOZIAZIONE CONTRATTO GESTIONE SNAI – AGGIORNAMENTO 1 + Allegata Lettera risposta SNAI

Nell'area riservata del sito www.assoagisco.it, sezione Politiche e Comunicazioni, è stata pubblicata la circolare 2009615 – 2015.11.13 – POLITICA – GESTORI SNAI RINEGOZIAZIONE CONTRATTO GESTIONE SNAI – AGGIORNAMENTO 1, che si riporta di seguito:

Allegato (lettera di risposta a SNAI): 2009615 – 2015.11.13 – POLITICA – ALL. 1 (documento word da compilare)

Gentile Associato Gestore,

A seguito dell’invio di richiesta di rinegoziazione del vigente contratto di gestione con SNAI, la Società ha replicato richiedendo di "esplicitare e documentare i mutamenti delle condizioni generali del mercato di riferimento che si sarebbero nel frattempo verificati, tali da giustificare la richiesta di rinegoziazione delle condizioni economiche già pattuite in Contratto".

Pur evidenziando la pretestuosità della richiesta di SNAI, ritengo utile e necessario che tutti i Gestori – anche quelli non Associati – replichino utilizzando la traccia che allego, che viene pubblicata sul sito dell’Associazione al fine da essere fruibile anche dalle imprese di gestione non associate.

Evidenzio la necessità che la nota sia inviata dalla propria PEC aziendale, alla PEC di SNAI ed anche alla mail della Direzione Legale.

Per ogni eventuale approfondimento, la Segreteria è a disposizione ai consueti recapiti.

Un cordiale saluto.

Francesco Ginestra

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS Legge di stabilità, dall’aumento del prelievo allo stop alla sanatoria: tutti gli emendamenti sui giochi in Commissione Bilancio

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS Legge di stabilità, dall’aumento del prelievo allo stop alla sanatoria: tutti gli emendamenti sui giochi in Commissione Bilancio

Legge di stabilità, dall'aumento del prelievo allo stop alla sanatoria: tutti gli emendamenti sui giochi in Commissione Bilancio

ROMA – Dall’aumento del prelievo su slot e VLT al divieto della pubblicità, oltre alla cancellazione della sanatoria per le agenzie collegate a bookmaker esteri e a un ritocco dei bandi di gara per scommesse, bingo e gioco online: sono queste le proposte di modifica presentate, in Commissione Bilancio, dai senatori di diversi schieramenti all’articolo 48 della legge di stabilità. 

AUMENTO PRELIEVO SLOT E VLT – La senatrice Bencini (Misto), in diversi emendamenti, chiede di aumentare il prelievo fiscale sulle slot machine (da un minimo del 20% a un massimo del 50%, invece del 15% previsto dalla legge di stabilità) e di aumentare il prelievo sulle VLT (da un minimo del 10% a un massimo del 50%). Il senatore Endrizzi (M5S) chiede di ritoccare il prelievo erariale unico al 16% per le slot e al 6,5% sulle VLT. Anche il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri (Cor) propone di intervenire sul preu delle slot e delle VLT, portandolo rispettivamente al 20% e al 7,5%, e di incrementare del 7% il fondo istituito per il gioco patologico. Stesso discorso per SEL, che propone di aumentare il prelievo sulle slot al 16,5% e sulle VLT al 7%. 

TASSA SULLA FORTUNA AL 9% – Più complesso l’intervento proposto dal senatore Giuseppe Ruvolo (AL) che oltre al preu per le slot al 16%, propone di aumentare la tassa sulla fortuna al 9%. Inoltre, per il gioco del lotto e per i gratta e vinci, chiede che la percentuale di ridistribuzione delle vincite sia pari al 3%. Per il lotto e per i gratta e vinci, poi, propone una riduzione degli aggi rispettivamente dell’1,80% e dello 0,90% "del totale della raccolta di gioco a decorrere dal 1° gennaio 2016". Le maggiori entrate saranno poi "destinate al fondo per la cura del gioco patologico".

APPARECCHI NON COLLEGATI – Sugli apparecchi da intrattenimento, il senatore Ruvolo (AL) propone sanzioni per i titolari di qualsiasi negozio, "circolo o locale aperto al pubblico" nel quale sono installate slot o altri apparecchi non collegati alla rete statale che consentono "l’esercizio di gioco con vincite in denaro, anche se proposto sotto forma di gioco promozionale". Ognuno di questi soggetti dovrà pagare il prelievo unificato previsto e un’aliquota del 6 per cento "su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000" per ogni anno di presunta operatività degli apparecchi, oltre a una sanzione amministrativa di 20.000 euro "di cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta". E’ inoltre prevista la sospensione della licenza e, in caso di reiterazione delle violazioni, la sua revoca; in questo caso il soggetto sanzionato "non può ottenere il rilascio di nuove autorizzazione per pubblico esercizio per 10 anni". 

PREU ANCHE A SOGGETTI PRIVI DI CONCESSIONE – Imporre il prelievo erariale unico anche alle società di giochi prive di concessione statale: lo prevede un emendamento del senatore Santini (PD). Il Preu, secondo la proposta, deve essere versato da "chiunque, in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti, effettua con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, giochi con vincite in denaro, concorsi, pronostici o scommesse". Viene inoltre proposto un prelievo massimo del 60% per gli apparecchi "che si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi di strumenti di pagamento elettronico"; un prelievo del 50% per apparecchi "che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa". Per scommesse (anche virtuali), giochi a quota fissa e a totalizzatore il prelievo proposto è del 20%, per il bingo il 42%. 

SANATORIA CTD – Sopprimere il comma 3 dell’articolo 48 che prevede nuova sanatoria per le agenzie di scommesse collegate a bookmaker esteri. E’ quanto chiedono il senatore Endrizzi (M5S) e la senatrice Bencini (Misto). Endrizzi, poi, attraverso altre proposte di modifica chiede, "che i soggetti che non aderiscono alla procedura di regolarizzazione entro i termini previsti" sia "preclusa la possibilità di partecipare alla gara per l’attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive", prevista dalla manovra. Sempre sulla questione regolarizzazione-gara scommesse, la senatrice del Pd Lucrezia Ricchiuti, chiede che al bando possano partecipare i soggetti che aderiscono alla nuova sanatoria "purché la procedura di regolarizzazione sia avvenuta entro 30 giorni dell’entrata in vigore della legge".

STABILE ORGANIZZAZIONE – La legge di stabilità prevede anche un intervento di banche e istituti di credito sui versamenti dei centri verso gli operatori esteri: dove è verificata la “stabile organizzazione” verrà applicata una “ritenuta d’acconto pari al 25 per cento” sugli importi “generalmente pagati con carte di credito e bonifici internazionali” dai gestori dei punti alle società estere: la senatrice Bencini chiede di innalzare la percentuale al 40%.

GARA SCOMMESSE – Sulla gara scommesse torna anche la senatrice Bencini chiedendo "di mettere a bando concessioni di cinque anni per 5 mila agenzia e 2 mila corner, e 500 diritti per bar e tabacchi", mentre il senatore Endrizzi chiede che, sempre all’interno del bando, sia specificato che "i punti vendita" devono essere ubicati "al di fuori dei centri storici e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale". Sempre il senatore grillino specifica, ancora modificando il comma che riguarda il bando scommesse, che "l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provveda alla pubblicazione annuale di tutti i dari taccolti relativi al comparto giochi". Due emendamenti di Mauro (Gal) e Gualdani (AP) propongono, inoltre, che, "per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti" al bando scommesse, i Monopoli predispongano "uno schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi". E’, simmetricamente, dovere dei partecipanti al bando comunicare "l’intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi precedentemente in vigore in Italia".

GARA BINGO E GIOCO ONLINE – Per quanto riguarda il bando del bingo, la senatrice Bencini chiede di abbassare a 100 il numero delle concessioni messe a gara, con una base d’asta di 400mila euro, per una durata di sei anni. Anche per quanto riguarda il gioco online, propone di abbassare il numero a 50 o 90 concessioni. 

DIVIETO TOTALE PER IL GIOCO – La senatrice Bencini chiede anche di sopprimere l’intero articolo 48 e di introdurre il divieto totale per il gioco (tranne lotto, lotterie e totocalcio). 

DIVIETO DI PUBBLICITA’ – Il senatore Endrizzi (M5S) propone il "divieto assoluto di qualsiasai forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni communicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in rete di raccolta, sia fisiche sia online, con la previsione di una sanzione amministrativa da 50mila a 500mila in caso di violazione del divieto". In un’altra proprosta di modifica simile Endrizzi chiede che "i proventi derivanti dalle sanzioni" siano "destinati alla prevezione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco". La stessa proposta è stata avanzata dalla senatrice Bencini (Misto).

ENTI LOCALI – Per quanto riguarda gli enti locali, il senatore Santini (PD) propone maggiore adesione, da parte di Regioni e Comuni, alle disposizioni statali in materia di gioco. "Nell’esercizio delle loro potestà normative e amministrative – si legge nell’emendamento – le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della presente legge, astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale". Le intese tra Stato ed enti locali sono previste "in sede di Conferenza unificata", attraverso la quale le Regioni possono accordarsi sulla distribuzione territoriali delle sale. In ogni caso, le intese dovranno "risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni di gioco uniformi a livello statele e sull’interno territorio nazionale, nonché la salvaguardia dei loro valori patrimoniali". 

COLLABORAZIONE MONOPOLI – SVILUPPO ECONOMICO – Una collaborazione tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dello sviluppo economico per individuare e contrastare "comportamenti elusivi del monopolio statale dei giochi pubblici": è la proposta del senatore Santini (PD) a proposito di concorsi e operazioni a premio. Ferme restando le attribuzioni al Ministero dello sviluppo economico, che normalmente gestisce tali concorsi, "spettano alla Agenzia anche le funzioni di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di scopi promozionali, elusione della riserva dei giochi pubblici". Per semplificare i compiti amministrativi il Ministero dello sviluppo economico dovrà trasmettere all’Agenzia la comunicazione preventiva dei avvio dei concorsi a premio; entro trenta giorni, poi, l’Agenzia dovrà dichiarare l’eventuale "coincidenza tra il concorso a premio e una attività di gioco riservato allo Stato". 

CESSIONE RETE – Sempre il senatore Endrizzi (M5S) chiede anche la soppressione della parte della legge di stabilità che prevede la cessione gratuita della rete di gestione e raccolta del gioco all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla scadenza della concessione. 

REATI CONNESSI AL GIOCO – Aggiungere al dipartimento della pubblica sicurezza la "direzione centrale per la polizia per la prevenzione e la repressione dei reati connessi al gioco d’azzardo": lo propone il senatore Endrizzi (M5S). Per l’istituzione – specifica ancora l’emendamento – è autorizzata "la spesa di 10 milioni di euro nel 2016, 12 milioni di euro nel 2017 e 15 milion di euro a decorrere dal 2018". Il funzionamento del dipartimento sarà disciplinato con decreto "del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della Giustizia, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti".

IPPICA – "Il riordino urgente della discipina delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, con l’adozione di uno specifico regolamento del Mef da adottarsi entro il 31 marzo 2016": lo prevede un emendamento della senatrice Bianconi (AP). Una proposta di Marinello (AP) prevede di stabilire il prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli "all’8% del movimento netto". Fino al 2018 e comunque "fino all’attuazione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche", le risorse del settore "verranno integrate fino a un importo massimo pari al 3,50% della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi con vincita in denaro". 

FP/Agipro 

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS Legge di stabilità approda in Senato: domani in Aula il calendario dei lavori

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS Legge di stabilità approda in Senato: domani in Aula il calendario dei lavori

26/10/2015 | 11:40

Legge di stabilità approda in Senato: domani in Aula il calendario dei lavori

ROMA – A dieci giorni dall’approvazione in Consiglio dei ministri, è stata trasmessa ieri sera al Senato la Legge di Stabilità 2016, che ha ricevuto il via libera del Quirinale. Il provvedimento sarà inviato alla Commissione Bilancio – convocata per domani – per il parere preliminare: martedì alle 12 si riunirà la capigruppo di palazzo Madama per definire il calendario dell’esame del provvedimento; alle 16.30, il presidente del Senato Pietro Grasso riferirà in Aula e aprirà la sessione di bilancio. Le audizioni della Commissione dovrebbero svolgersi il 2 e il 3 novembre, per dare successivamente inizio della discussione del provvedimento (con la presentazione e votazione degli emendamenti), mentre da Bruxelles potrebbero arrivare delle richieste di modifica nel corso della settimana. 

LE NORME SUI GIOCHI  AUMENTO PREU SU SLOT E VLT – La legge di stabilità 2016 prevede un aumento del prelievo sulle slot al 15% e sulle VLT al 5,5%: una misura che – secondo le stime del Governo nella relazione tecnica – porterà nelle casse dello Stato 600 milioni all’anno dal 2016 al 2018: in particolare, per quanto riguarda le slot, “l’incremento di tassazione produrrebbe un maggior introito pari a 508 milioni di euro” e, per le VLT, il maggior introito sarebbe pari a 107 milioni di euro. In entrambi i casi, però, la relazione tecnica presuppone lo stesso livello di raccolta del 2014 anche per gli anni successivi, ma evidenza che su tale livello “potrebbero interferire gli sviluppi delle normative locali e delle relative modalità applicative”. Inoltre, l’incremento della tassazione “inciderebbe interamente sulla filiera (concessionari, gestori ed esercenti), senza possibilità di poterlo traslare sui giocatori se non variando la percentuale di pay out degli apparecchi)".  

SANATORIA CTD – Le agenzie di scommesse collegate ai bookmaker esteri che non hanno aderito alla sanatoria prevista dalla manovra 2014 hanno un’altra possibilità per regolarizzare la propria posizione, versando una tantum di 10mila euro e l’imposta unica pregressa. Con questa norma, il Governo – si legge nella relazione illustrativa – intende proseguire la linea di intervento a contrasto della raccolta parallela di scommesse, completamente “prive di regole”, che “desta ormai da tempo una seria preoccupazione”, sia per la mancata tutela dei giocatori, in particolare i minori, sia per gli effetti sulla competitività delle società regolarmente autorizzate e sugli incassi dello Stato. Per rendere ancora più efficace l’azione di contrasto e “intercettare gli introiti” dei centri non autorizzati, inoltre, il Governo prevede di agire sugli operatori senza licenza che abbiano una “stabile organizzazione” nel nostro Paese, tramite gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate: i centri pagheranno – oltre all’imposta unica anche per l’attività pregressa accertata e le relative sanzioni – anche un extraprelievo. E’ previsto un intervento degli “intermediari finanziari” – dunque banche e istituti di credito – sui versamenti dei centri verso gli operatori esteri: dove è verificata la “stabile organizzazione” verrà applicata una “ritenuta d’acconto pari al 25 per cento” sugli importi “generalmente pagati con carte di credito e bonifici internazionali” dai gestori dei punti alle società estere.  Dalla nuova sanatoria, però, il Governo "ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito". Nella sanatoria dello scorso anno, si legge nella relazione tecnica, era prevista “la partecipazione di 3.500 soggetti (pari al 50% dei circa 7.000 soggetti che si ritiene operino sul territorio dello Stato)", per un introito di 187 milioni. In realtà “hanno aderito alla procedura di regolarizzazione poco meno di 2.200 soggetti”: una scarsa adesione spiegata con “il costo elevato dell’obbligo di corrispondere l’imposta unica arretrata e la “prospettiva di regolarizzarsi mediante gara”, prevista nel 2016. 

GARA SCOMMESSE – Con una gara da svolgere dal 1° maggio, saranno assegnate le concessioni – della durata di nove anni – di 10 mila agenzie di scommesse (con base d’asta non inferiore a 32 mila euro) e di 5 mila corner (con base d’asta di 18mila euro), per un totale stimato dal Governo, nella relazione tecnica, in 410 milioni di euro. Nella relazione illustrativa si precisa che attualmente sono circa 17 mila i punti gioco, compresi i 2 mila centri “emersi” nella precedente sanatoria, di cui 15 mila operativi, al netto di corner esclusivamente ippici “attualmente di scarsa attrattività e redditività”. La nuova gara metterà a bando “un numero di diritti inferiore al totale odierno”, con 10 mila negozi e 5 mila corner, di cui solo mille potranno essere installati “in bar ed esercizi similari” che hanno come attività principale “la somministrazione di alimenti e bevande”.  

GARA BINGO – Nel 2016 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettuerà una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il bingo con una soglia minima da 350 mila euro, per un totale una tantum – si legge nella relazione tecnica del Governo – di 73,5 milioni. La base d’asta è stata innalzata dai 200 mila euro della gara 2014 a 350 mila euro, "considerata la maggiore durata prevista per le nuove concessioni pari a 9 anni, rispetto ai 6 previsti per la gara precedente", spiega la relazione illustrativa. 

GARA GIOCO ONLINE – La norma contenuta nella Legge di Stabilità prevede che "la gara per il gioco online sia bandita per l’attribuzione di 120 concessioni" con base d’asta pari a 200 mila euro. Il Governo prevede di incassare 24 milioni una tantum. La nuova gara consentirà "da un lato, a coloro che vogliono proseguire la raccolta dei giochi a distanza – in particolare delle scommesse – di dotarsi di titolo idoneo e, dall’altro, l’ingresso ai soggetti che volessero accedere alla rete legale", si legge nella relazione illustrativa. 

MODALITA’ TECNICHE DEI GIOCHI – Data la natura strategica delle decisioni sulle modalità tecniche dei giochi, la Legge di Stabilità prevede che “tali modalità vengano stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”. La legge del 2001 sul rilancio dell’economia, invece, prevedeva che le modalità tecniche fossero stabilite con decreto dirigenziale. 

CESSIONE RETE – Il Governo ha deciso di abrogare la norma che prevede la cessione gratuita della rete di gestione e raccolta del gioco all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al termine del periodo di concessione. Tale norma – che era stata introdotta per evitare una “carenza” di servizio di raccolta e di “presidio” di ordine pubblico e sicurezza – potrebbe costituire un ostacolo alla partecipazione alle prossime gare per le scommesse, bingo e gioco a distanza, si legge nella relazione illustrativa del Governo alla manovra. MSC/Agipro  

LEGGE STABILITA’ – ULTIMA VERSIONE ART. 48 GIOCHI

LEGGE STABILITA’ – ULTIMA VERSIONE ART. 48 GIOCHI

Art. 48 (Disposizioni in materia di giochi)

  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 15 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.
  2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.
  3. Ai soggetti previsti dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645, nei quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. nelle lettere a) e b) del comma 643, le parole: “31 gennaio 2015” e “5 gennaio 2015” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “31 gennaio 2016” e “5 gennaio 2016”;
  2. nella lettera c) del comma 643, le parole: “28 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”;
  3. nelle lettere e) e i) del comma 643, la parola: “2015”, dovunque compaia, è sostituita dalla seguente: “2016” e le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”;
  4. nella lettera g) del comma 644, le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.
  1. Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del  servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell’arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l’Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall’informativa dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 162, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Laddove, all’esito del predetto procedimento in contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l’Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.
  3. A seguito di segnalazione dell’ Agenzia delle Entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.
  4. Il contribuente può comunque presentare, entro 60 giorni dall’inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.
  5. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti e presso punti di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;

b) base d’asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;

d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

  1. All’articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.
  2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 636:
  1. nella alinea, le parole:  “anni 2013 e  2014” e “2014”  sono sostituite  rispettivamente dalle seguenti: “anni dal 2013 al 2016” e “2016, a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco”; inoltre, le parole “alla riattribuzione delle medesime concessioni” sono soppresse;
  2. nella lettera a) le parole euro 200.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 350.000”;
  3. nella lettera b) le parole “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “nove anni, non rinnovabile”;
  4. nella lettera c), le parole: “euro 2.800” e “euro 1.400” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “euro 5.000” e “euro 2.500”; inoltre, dopo le parole: “concessione riattribuita” sono aggiunte le seguenti: “, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga”;
  5. la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione”;
  6. dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato”;
  1. al comma 637 le parole “, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,” sono soppresse.
  1. In considerazione dell’approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettera da a) ad f) della legge 7 luglio 2009, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione pari ad euro 200.000.
  2. Il numero 26 della lettera b) del comma 78 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 è soppresso.

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS – LEGGE STABILITA’ 2016 SUI GIOCHI PUBBLICI

RASSEGNA STAMPA – AGIPRONEWS – LEGGE STABILITA’ 2016 SUI GIOCHI PUBBLICI

Stabilità 2016, Giochi: bozza Governo, aumento tassa su slot (+1,4%) e vlt (+0,5%), entrate per 460 milioni

Aumentano i prelievi su slot e videolotteries, si riaprono i termini per il condono delle agenzie estere senza concessione, apertura di un contenzioso fiscale con le società straniere che raccolgono gioco in Italia a cui potrà essere contestata la stabile organizzazione in Italia, una gara per le concessioni di scommesse da svolgere tra il primo maggio e il 31 luglio 2016 per 22mila punti. Sono le misure contenute nella bozza della legge di Stabilità 2016, che Agipronews ha potuto visionare.  

PRELIEVI SLOT – Il Prelievo sulle slot machine sale al 15 per cento, con un aumento di 1,4 punti, mentre sulle Vlt si passa dal 5 al 5,5 per cento. Le nuove entrate per lo Stato supereranno i 460 milioni di euro.

GARE SCOMMESSE, BINGO E ONLINE – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da espletare “dal 1° maggio al 31 luglio 2016”, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle scommesse. La durata della concessione sarà di nove anni per un numero di 15.000 diritti presso punti di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 7.000 diritti per chi ha un’attività accessoria di gioco. In caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione. Le basi d’asta per le due tipologie di gioco sono 30mila e 15mila euro. Per il Bingo, la base d’asta sarà di 250mila euro, mentre per il gioco online sarà bandita una gara per 80 licenze a 200mila euro ciascuna. Dalle gare, il Governo prevede di incassare complessivamente mezzo miliardo di euro.

SANATORIA AGENZIE ESTERE – Si riaprono i termini per il condono delle agenzie di scommesse collegate a bookmaker esteri non dotate di concessione, che non avevano approfittato dell’occasione fornita nella legge di Stabilità 2015. Le condizioni di accesso saranno le stesse, quindi un versamento una tantum di 10mila euro.  Quest’anno il condono a cui hanno aderito 2.200 agenzie ha portato nelle casse statali 40 milioni, oltre a un aumento della raccolta e della relativa imposta unica.

STABILE ORGANIZZAZIONE – L’Agenzia delle Entrate convocherà  in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, che raccolgono giochi e scommesse in Italia, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, “superino, nell’arco di un periodo non inferiore a sei mesi, un milione di euro”. Laddove, all’esito del predetto procedimento in contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l’Agenzia delle Entrate emetterà motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.

NT/Agipro 

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